Verifica di anomalia facoltativa e micro-punteggi tecnici nella gara (TAR Calabria n. 783 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo codice dei contratti pubblici è la lex specialis a individuare gli elementi specifici in presenza dei quali l’offerta appare anormalmente bassa e necessita di verifica di anomalia. Allorché la legge di gara riservi alla stazione appaltante la sola facoltà di attivare il sub-procedimento, la relativa scelta è espressione di discrezionalità ampia e, al confine con il merito, è sindacabile soltanto ove l’offerta appaia inattendibile ictu oculi, senza necessità di ulteriore approfondimento. Il mancato raggiungimento della soglia fissata dal disciplinare, non impugnato, preclude la censura di illegittimità della lex specialis. Il sindacato sui punteggi tecnici resta circoscritto all’errore di sbalzo e alla macroscopica illogicità, non potendosi sostituire la valutazione di parte a quella della Commissione.

Il Fatto

Una società ha impugnato davanti al TAR Calabria la determina con cui la stazione appaltante ha aggiudicato a un’ATI concorrente la gara per il servizio di vigilanza armata presso uffici giudiziari. La ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti di gara, la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento dei danni.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 108, comma 9, e 110 d.lgs. n. 36/2023, contestando il mancato approfondimento sul costo della manodopera, inferiore di circa il 15,5% rispetto ai valori stimati. Con il secondo motivo ha censurato l’attribuzione dei punteggi tecnici su sei criteri di valutazione. La controinteressata e l’amministrazione resistono, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un problema di impostazione del ricorso. Il primo motivo muove dal presupposto che una verifica di anomalia si sia effettivamente svolta, mentre è pacifico tra le parti che essa non è mai stata attivata. Le censure sulla mancata attivazione del sub-procedimento compaiono solo nelle memorie successive e introducono un thema decidendum diverso, per il quale era necessario un apposito motivo: ne deriva l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito.

Nel caso di specie la verifica di anomalia era facoltativa. L’art. 23 del disciplinare individua gli elementi specifici che rendono anormalmente bassa l’offerta e individua una soglia nei quattro quinti del punteggio tecnico, non raggiunta dall’aggiudicataria. La lex specialis residua quindi in capo alla stazione appaltante una mera facoltà.

Le censure dirette a disapplicare l’art. 23 del disciplinare, perché in contrasto con l’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, sono inammissibili: la clausola non è stata specificamente impugnata. Nel merito, non sussiste alcun contrasto, poiché è la stessa norma codicistica a riservare alla stazione appaltante, in sede di approvazione della legge di gara, l’individuazione degli elementi specifici rilevanti.

Quanto alla scelta di non attivare il sub-procedimento, la giurisprudenza amministrativa riconosce all’amministrazione una discrezionalità ampia, sindacabile solo per manifesta illogicità o errore di fatto. Nel caso concreto il costo orario della manodopera era stato sovrastimato nel capitolato, proprio per consentire ribassi, e la clausola di revisione dei prezzi garantisce l’adeguamento per i futuri rinnovi contrattuali. Non si può imporre ai concorrenti di prevedere aumenti derivanti da CCNL non ancora entrati in vigore. L’offerta non appare quindi inattendibile ictu oculi.

Sul secondo motivo, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata: il sindacato sui punteggi tecnici è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, restando preclusa la sostituzione della valutazione della Commissione. Gli scostamenti contestati sono percentualmente minimi, tutti compresi tra il 2% e il 7,3%. Tale esiguità depone per una sostanziale equivalenza qualitativa delle offerte e impedisce di configurare un vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento. L’amministrazione ha comunque individuato specifici elementi distintivi a base razionale del differenziale. Il ricorso è pertanto respinto, con reiezione delle domande dipendenti e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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