Revoca dell’abilitazione Entratel e obbligo di previa assegnazione del termine (TAR Calabria n. 1132 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di abilitazione al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni (Entratel), l’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 consente all’amministrazione finanziaria di disporre la revoca una volta accertata, nell’esercizio dell’attività di vigilanza, la sussistenza di violazioni gravi o reiterate, senza che sia prevista la necessaria assegnazione di un termine per sanare le criticità riscontrate. L’obbligo di assegnare tale termine, posto dall’art. 25 D.M. 31.5.1999 n. 164, opera in un ambito diverso e più specifico, riferendosi alle sole violazioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 del medesimo decreto. Il procedimento sanzionatorio così avviato non integra un accertamento tributario: la mancata osservanza delle garanzie di rilascio del processo verbale di constatazione non ne determina l’illegittimità, ove la contestazione di avvio del procedimento e il verbale siano stati inviati all’indirizzo PEC dell’intermediario, consentendone la partecipazione difensiva. L’annullamento del sequestro penale non comporta di per sé l’inutilizzabilità, in sede amministrativa, della documentazione acquisita, tanto più quando il provvedimento si fondi precipuamente su documentazione contabile esibita dal professionista e su quella prodotta dai clienti.

Il Fatto

Un intermediario abilitato al servizio Entratel ha impugnato la revoca dell’abilitazione disposta dall’Agenzia delle Entrate, unitamente al verbale di constatazione e all’atto di contestazione delle violazioni. Il provvedimento si fondava su un processo verbale redatto nell’ambito di una verifica fiscale finalizzata all’accertamento di crediti utilizzati in compensazione, e non su un controllo specifico avviato ai sensi dell’art. 25 D.M. n. 164/1999.

Il ricorrente ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per mancata assegnazione del termine per eliminare le irregolarità, la motivazione per relationem a un verbale mai consegnatogli né sottoscritto, l’inutilizzabilità della documentazione acquisita tramite un sequestro poi annullato e il difetto di prova delle gravi irregolarità contestate. L’istanza cautelare era stata rigettata in primo grado; la controversia è giunta alla decisione nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso, richiamando le conclusioni già rassegnate nella fase cautelare. Sul primo motivo ha osservato che l’amministrazione ha adottato il provvedimento nell’esercizio dell’attività di vigilanza, nell’ambito della quale l’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998 consente di disporre la revoca una volta accertate violazioni gravi o reiterate, senza prevedere alcuna assegnazione di termine per sanare le criticità.

Da ciò il Tribunale ha fatto discendere la non pertinenza del richiamo all’art. 25 D.M. n. 164/1999: quella disposizione riferisce l’assegnazione del termine alle violazioni di cui agli artt. 21, 22 e 23 del medesimo decreto — rilascio del visto di conformità, copertura assicurativa, tenuta delle scritture contabili — e ha quindi un raggio di operatività diverso e più specifico.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che si versi in un accertamento tributario, con conseguente applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000: si tratta invece di un procedimento amministrativo sanzionatorio. L’invio della contestazione di avvio del procedimento, a seguito della quale il ricorrente ha presentato deduzioni, e l’invio del verbale all’indirizzo PEC dell’intermediario sono circostanze idonee a ritenere adeguatamente conosciuti il verbale e l’avvio del procedimento.

Sul terzo motivo, il Tribunale ha rilevato che l’annullamento del sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria — per ragioni attinenti alle esigenze cautelari e non a violazioni costituzionali del domicilio — non comporta di per sé l’inutilizzabilità della documentazione acquisita nella distinta sede amministrativa. Il provvedimento impugnato si fonda precipuamente sulla documentazione contabile esibita dal ricorrente ai funzionari e su quella prodotta dai clienti in risposta ai questionari, cui solo in via marginale si aggiunge quella di origine penale.

Infine, sul quarto motivo, le censure sulla pretesa laconicità delle informazioni e sull’improprio uso dei questionari non offrono elementi idonei a ravvisare travisamento fattuale, illogicità o irragionevolezza delle conclusioni dell’Agenzia, risultando generiche e sostanzialmente impingenti in valutazioni di merito. Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese della fase di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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