Revoca del porto d’armi e sindacato del giudice sul giudizio di affidabilità (TAR Abruzzo n. 134 del 14.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di revoca della licenza di porto d’armi, l’art. 43, comma secondo, R.D. n. 773/1931 attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale, finalizzato alla tutela dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza, esercitabile sulla scorta di circostanze atipiche, diverse dall’accertamento della responsabilità penale, idonee a porre in dubbio l’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi secondo la logica del “più probabile che non”. Il sindacato del giudice amministrativo su tale valutazione è pieno e penetrante, non limitato a profili estrinseci, e deve verificarne la ragionevolezza e la proporzionalità. La revoca ha finalità cautelare e preventiva, non punitiva, e la sua motivazione non richiede una puntuale descrizione delle ragioni né una dettagliata valutazione della personalità del destinatario, ma solo l’indicazione dei presupposti fattuali e della loro idoneità a fondare la prognosi di pericolo.
Il Fatto
Il ricorrente, detentore da oltre trentacinque anni di licenza di porto di fucile per uso sportivo, impugnava il decreto con cui il Questore aveva disposto la revoca del titolo, a seguito di un acceso diverbio con un vicino di casa, originato da futili motivi legati alla collocazione di un bidoncino dell’organico. Dall’episodio erano scaturite querele reciproche e procedimenti penali. Nel provvedimento si dava conto della minaccia, riferita dal denunciante e dai testimoni, di utilizzare una pistola Magnum detenuta in casa, circostanza avvalorata dagli accertamenti in banca dati.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui la licenza di porto d’armi costituisce un’eccezione al generale divieto di portare armi fuori dalla propria abitazione, sicché il legislatore può legittimamente esigere garanzie particolarmente rigorose per il suo rilascio o mantenimento. La valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza circa l’affidabilità del soggetto è una prognosi di tipo probabilistico, che non richiede il livello di certezza proprio del giudizio penale ma un attendibile grado di verosimiglianza.
Sul sindacato del giudice amministrativo, la sentenza afferma che esso deve essere penetrante, estendendosi alla verifica diretta dei fatti posti a fondamento del provvedimento e all’apprezzamento della ragionevolezza e proporzionalità della prognosi inferenziale compiuta dall’Amministrazione, fermo il limite dell’oggettivo margine di opinabilità.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio ritiene corretta la valutazione del Questore, fondata sul pericolo che una situazione di conflittualità nei rapporti di vicinato, da tempo latente, potesse degenerare in abuso delle armi. Rileva che la memoria difensiva del ricorrente non smentiva l’episodio, ma ne addebitava la responsabilità alla controparte, e che i riscontri indiretti sulla minaccia di utilizzo dell’arma, confermati dalla verifica in banca dati circa il possesso della pistola, assumevano significativo rilievo.
Il Tribunale esclude la dedotta carenza istruttoria e motivazionale, avendo il provvedimento dettagliatamente illustrato gli accertamenti svolti e gli indici di criticità dei rapporti tra vicini. Giudica marginali e irrilevanti le circostanze del lungo possesso del titolo, dell’avanzata età e del precario stato di salute, che non possono competere con la attualità e concretezza dell’esigenza cautelare sottesa alla revoca. Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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