Nessun obbligo di ridurre canone e indennità di occupazione per crisi Covid (TAR Lombardia n. 482 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessione di bene demaniale, la sopravvenuta crisi pandemica non impone alla pubblica amministrazione di rideterminare il canone in assenza di un’espressa disposizione legislativa, poiché la relativa domanda investe il contenuto del rapporto concessorio e i poteri autoritativi discrezionali dell’ente. La posizione del concessionario, che chieda la riduzione del canone, è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, con conseguente infondatezza della domanda di accertamento e condanna. L’occupazione del bene demaniale dopo la scadenza della concessione non è equiparabile alla locazione e l’indennità di occupazione è determinata anche in base ai parametri di mercato, in considerazione della necessità di ristorare l’ente della perdita del rendimento ritraibile dal bene.
Il Fatto
Una società ha occupato un immobile di proprietà comunale, sito in un complesso di pregio, in forza di una convenzione concessoria di durata dodici anni, nella quale era subentrata a seguito di cessione di ramo d’azienda. Alla scadenza il Comune ha negato il rinnovo, non ricorrendo i requisiti previsti dalle linee di indirizzo approvate dalla Giunta, ha avviato il procedimento di rilascio e ha quantificato il debito della società, per canoni e occupazione successiva, in complessivi € 891.246,90.
La società ha chiesto la riduzione delle somme dovute, deducendo l’eccessiva onerosità del canone per il periodo dell’emergenza epidemiologica e la contrarietà della condotta dell’ente agli obblighi di correttezza e buona fede. Il ricorso, originariamente proposto avanti il giudice ordinario, è stato trasposto avanti il giudice amministrativo a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato la pretesa in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, individuandola nella richiesta di riduzione di quanto dovuto, fondata sull’assunto dovere dell’amministrazione di rinegoziare i termini economici del rapporto. La domanda è stata distinta nella richiesta di rideterminazione del canone fino alla scadenza della concessione e in quella di riduzione delle somme dovute per l’occupazione sine titulo.
Quanto al primo profilo, il Tribunale ha richiamato il proprio precedente Sez. I n. 878 del 11.04.2023, reso con riferimento a uno spazio dello stesso complesso e alla riduzione del fatturato conseguente alla crisi pandemica. In quella sede è stato osservato che la questione non attiene alla mera quantificazione monetaria del canone, ma all’individuazione ex novo dei parametri di commisurazione, profili che attengono al contenuto del rapporto concessorio e rispetto ai quali l’amministrazione è titolare di una posizione di potere autoritativo discrezionale.
Il Collegio ha aggiunto che la situazione emergenziale non imponeva la riduzione del canone in assenza di un’espressa disposizione legislativa, richiamando in questi termini Sez. I n. 2594 del 24.12.2020. Le agevolazioni adottate da altre amministrazioni sono state qualificate come frutto di una scelta discrezionale, mentre l’ente ha previsto altri strumenti di sostegno alle attività commerciali.
Le medesime argomentazioni sono state estese al secondo profilo. La tesi attorea è stata ritenuta fondata sull’erronea equiparazione della posizione della società a quella del locatario. Si tratta invece di occupazione di un bene demaniale dopo la scadenza della concessione, per la quale l’indennità è determinata non solo in base al canone concessorio, ma anche in base a parametri differenti, quali i prezzi di mercato e le quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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