Avvio del procedimento avanti alla Presidenza del Consiglio: dichiarazione di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio in materia di VIA (TAR Puglia n. 495 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento serbato dalle amministrazioni competenti sull’istanza di VIA nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il procedimento stesso sia stato rimesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988, a seguito del dissenso manifestato dai ministri competenti in ordine alla compatibilità ambientale del progetto. La rimessione al Consiglio dei ministri determina la cessazione della situazione di inerzia censurata, facendo venir meno l’interesse alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato, in data 31.5.2022, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un impianto agrivoltaico della potenza di 63.784,00 kWp, da realizzarsi nei comuni di Bovino, Castelluccio dei Sauri e Deliceto.
Avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero della cultura sull’istanza, la società ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha tuttavia comunicato la sopravvenuta rimessione del procedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a fronte del contrasto tra il parere favorevole del primo Ministero e quello negativo del secondo.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, rilevata la richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalla ricorrente, ha verificato se la sopravvenienza procedimentale fosse idonea a definire il giudizio. La rimessione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, disposta ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis), l. n. 400/1988, consegue al dissenso tra amministrazioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto.
La Corte ha ritenuto che tale circostanza determini la cessazione della situazione di inerzia oggetto di censura, in quanto il procedimento non è più nella disponibilità delle amministrazioni intimate ma è stato avocato alla sede governativa di composizione del conflitto. In tal modo, l’interesse della ricorrente alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio è venuto meno, non potendo più configurarsi l’inadempimento denunciato.
Conseguentemente, il Collegio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9, c.p.a., con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo all’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e alla natura della decisione.
Nota della Redazione
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