Ottemperanza per la carta del docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Liguria n. 960 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per conseguire l’esecuzione del giudicato, anche quando questo provenga dal giudice ordinario e riguardi un’obbligazione dell’amministrazione. L’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta e la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppongono l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. La procura alle liti rilasciata prima del consolidamento della giurisprudenza che ne ha statuito l’insanabilità del difetto nel processo amministrativo può essere sanata, non operando la preclusione per i giudizi instaurati in precedenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500,00 euro per ogni anno scolastico, relativamente alle annualità oggetto del ricorso.
Con precedente ordinanza, il Collegio aveva rilevato un difetto di valida procura alle liti. La ricorrente aveva quindi depositato un nuovo mandato, ammesso dal Tribunale in quanto la procura originaria era stata rilasciata prima del consolidarsi dell’orientamento che sancisce l’insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo. All’esito della camera di consiglio, il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, constatando l’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Tale presupposto legittima l’ordine di esecuzione, che è stato impartito nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alla ricorrente e l’accredito della somma per le annualità richieste.
Il Collegio ha inoltre disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di trenta giorni, accertato il protrarsi dell’inottemperanza.
Accogliendo la richiesta di parte, il Tribunale ha fissato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura di 10,00 euro per ogni giorno di ritardo, con dies a quo individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e dies ad quem nel giorno dell’esecuzione o, in difetto, dell’insediamento del commissario.
Le spese di lite, liquidate in complessivi 500,00 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario, richiamando il precedente di Cons. di Stato, III, 25.3.2016, n. 1247 per l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari.
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Nota della Redazione
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