Il divieto di bis in idem opera anche in esecuzione (Cass. pen. Sez. 5 n. 19411 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di un secondo giudizio, sancito dall’art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell’ordinamento che trova applicazione anche nella fase esecutiva con riguardo alle ordinanze pronunciate dal giudice dell’esecuzione. Detto principio opera non solo quando il primo giudizio sia già divenuto definitivo, ma anche quando entrambi i procedimenti siano ancora in corso. Ne consegue che il giudice dell’esecuzione, investito di un’istanza di riconoscimento della continuazione, deve dichiarare il non luogo a provvedere se, medio tempore, un’ordinanza di altro giudice dell’esecuzione, divenuta definitiva per mancata impugnazione, abbia già riconosciuto il vincolo tra i medesimi reati rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione e pronunciando in sede di rinvio dopo l’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza di riconoscimento della continuazione avanzata dal ricorrente in relazione ai reati giudicati con le sentenze ivi indicate.
Il giudice dell’esecuzione rilevava che, successivamente alla sentenza di legittimità, era divenuta definitiva un’ordinanza del 10 marzo 2025 con cui altro giudice dell’esecuzione aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i medesimi reati oggetto dell’istanza e quelli giudicati con un’ulteriore sentenza della Corte d’appello di Torino, rideterminando la pena complessiva. Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione della sequenza temporale dei provvedimenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, richiamando il principio per cui il divieto di un secondo giudizio sancito dall’art. 649 cod. proc. pen. esprime un principio generale dell’ordinamento applicabile anche alla fase esecutiva, come già affermato in precedenti pronunce di legittimità.
Nel caso di specie, l’unica decisione divenuta definitiva era l’ordinanza del 10 marzo 2025, sopravvenuta nelle more del giudizio, che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra i medesimi reati oggetto dell’istanza e quelli giudicati con altra sentenza successiva. Il giudice dell’esecuzione aveva correttamente preso atto della sopravvenuta definitività di tale provvedimento, ritenendolo preclusivo alla definizione del procedimento pendente, dal momento che l’ordinanza definitiva ne comprendeva l’oggetto, inglobandolo e rideterminando il complessivo trattamento sanzionatorio per tutti i reati unificati dal vincolo.
La Corte ha escluso rilievo alle doglianze avverso l’ordinanza del 10 marzo 2025, atteso che la stessa, pronunciata in un diverso procedimento e non tempestivamente impugnata, era divenuta definitiva. La lamentata violazione del vincolo derivante dalla sentenza rescindente è stata pertanto ritenuta irrilevante, in quanto l’oggetto del giudizio di rinvio era ormai assorbito dalla decisione sopravvenuta.
Conseguentemente, alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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