Revoca dell’affidamento in prova e preclusione triennale: necessaria la verifica delle cause (Cass. pen. Sez. I n. 9983 del 12.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La preclusione triennale alla concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, prevista dall’art. 58-quater Ord. Pen., opera esclusivamente nelle due ipotesi espressamente contemplate dalla norma: condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. ovvero revoca della misura ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen., e cioè per un comportamento del condannato, successivo alla concessione, contrario alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con la prosecuzione della prova. Il provvedimento che dichiara l’inammissibilità dell’istanza richiamando in modo generico e non circostanziato l’art. 58-quater Ord. Pen. è viziato, non risultando esplicitata la causa della revoca. La revoca disposta per sopravvenienza di un nuovo titolo esecutivo, con effetto retroattivo, non integra di per sé il presupposto della preclusione.
Il Fatto
Il condannato aveva ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con ordinanza sottoscritta per accettazione. Nelle more era sopraggiunta una nuova condanna definitiva per un fatto commesso in stato di libertà e il Tribunale di Sorveglianza aveva revocato la misura concessa, facendo retroagire gli effetti della revoca al momento dell’accettazione.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, con successivo provvedimento, aveva dichiarato inammissibile una nuova istanza di affidamento in prova, richiamando l’art. 58-quater Ord. Pen. e la precedente revoca. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge: la revoca, fondata su un reato commesso prima della concessione e non su un comportamento incompatibile con la prova, non poteva fondare la preclusione triennale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte individua la questione giuridica nella corretta interpretazione dell’art. 58-quater Ord. Pen., che vieta la concessione dell’affidamento in prova in presenza di due sole condizioni: la condanna per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., oppure la revoca della misura ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen..
La seconda ipotesi presuppone un comportamento del condannato successivo alla concessione della misura, contrario alla legge o alle prescrizioni imposte, tale da renderlo incompatibile con la prosecuzione della prova. La preclusione, dunque, sanziona la scarsa affidabilità manifestata durante l’esecuzione, non qualsiasi vicenda modificativa del titolo esecutivo.
Nel caso di specie nessuna delle due ipotesi risultava integrata né, soprattutto, esplicitata. Il provvedimento impugnato si limitava a richiamare la revoca dell’affidamento del 15.02.2024, senza chiarire se essa fosse conseguita a un comportamento del condannato o alla sopravvenienza di un nuovo titolo. La Corte rileva che, secondo la prospettazione difensiva, la revoca era derivata dal passaggio in giudicato di altra condanna per fatto anteriore al provvedimento di concessione.
Il Collegio osserva quindi che non è dato evincere dal tenore del provvedimento se la revoca sia avvenuta ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. Pen. oppure dell’art. 51-bis Ord. Pen.. In ogni caso, il richiamo non circostanziato all’art. 58-quater Ord. Pen. è incongruo e non giustifica in modo idoneo una preliminare pronuncia di inammissibilità ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano, che dovrà verificare in concreto la causa della revoca prima di applicare la preclusione triennale.
Nota della Redazione
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