Revoca dell’affidamento in prova e potere di sostituzione della misura (Cass. pen. Sez. V n. 4579 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale di sorveglianza, investito della richiesta di revoca di una misura alternativa, deve pronunciarsi anche sull’istanza di sostituzione con una misura più restrittiva, non potendola dichiarare inammissibile. A seguito della modifica dell’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen. ad opera dell’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 123 del 2018, il giudice può disporre la prosecuzione, la sostituzione o la revoca della misura in corso. L’art. 58-quater Ord. pen. opera solo quando la revoca sia già stata disposta e non quando, nel corso del relativo procedimento, sia stata chiesta la sostituzione. Il motivo logicamente subordinato, relativo alla revoca, non va respinto, per evitare che la relativa statuizione divenga irrevocabile.
Il Fatto
Il condannato aveva ottenuto dal Tribunale di sorveglianza la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione a una pena detentiva. Durante l’esecuzione della misura, veniva arrestato in flagranza per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.
Il Tribunale, confermando il decreto di sospensione del magistrato di sorveglianza, aveva revocato la misura, dichiarando non validamente espiato il periodo di sottoposizione e dichiarando inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare proposta nel corso del procedimento. La Cassazione, in sede rescindente, aveva annullato il provvedimento per difetto di motivazione sulla decorrenza della revoca e per l’omessa pronuncia sull’istanza di detenzione domiciliare. Il giudice del rinvio, con nuova ordinanza, aveva confermato la revoca e dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare, dando luogo al ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via logicamente pregiudiziale il motivo relativo all’erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare. Il punto di partenza è la formulazione dell’art. 51-ter, comma 1, Ord. pen., modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 123 del 2018: se la persona sottoposta a misura alternativa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca, il magistrato di sorveglianza dà immediata comunicazione al tribunale affinché decida in ordine alla prosecuzione, sostituzione e revoca della misura.
Dal tenore letterale della norma, in particolare dal riferimento alla sostituzione, si evince che al tribunale è ora consentito applicare una misura diversa da quella in corso. La revoca resta riservata ai casi più gravi, mentre la sostituzione con misura più restrittiva costituisce opzione autonoma.
Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito sulla richiesta di detenzione domiciliare, non dichiararla inammissibile. A sostegno, la Corte richiama una serie di pronunce conformi della Sezione prima, tra cui la Sez. I n. 16822 del 20.12.2022, dep. 2023. La decisione impugnata risulta pertanto erronea laddove ha fatto richiamo all’art. 58-quater Ord. pen., che preclude la concessione di misure alternative al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell’affidamento.
La Corte precisa che l’effetto preclusivo opera solo quando la revoca sia già stata disposta e non quando, nel corso del procedimento, ne sia chiesta la sostituzione. Il riferimento normativo, anche alla luce della Corte cost. n. 187 del 2019, non è quindi pertinente.
Dall’accoglimento del secondo motivo deriva l’assorbimento, ma non la preclusione, del primo motivo, relativo alla revoca ex tunc dell’affidamento. La Corte osserva che un formale rigetto renderebbe irrevocabile la statuizione sulla revoca, rendendo applicabile l’art. 58-quater Ord. pen. in sede di rinvio. Il ricorso è dunque accolto, con annullamento del provvedimento e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.
Nota della Redazione
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