Inutilizzabile la testimonianza del giornalista che oppone il segreto professionale sulle fonti (Cass. pen. Sez. 5 n. 6847 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è utilizzabile la testimonianza del giornalista professionista che, opponendo il segreto professionale, non abbia indicato le fonti da cui ha ricevuto le notizie oggetto di successiva pubblicazione. Tale deposizione è assimilabile a quella colpita dall’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen., poiché la scelta di mantenere riservata l’identità della fonte impedisce il controllo sulla sua attendibilità e determina l’ingresso di una delazione anonima. Per il riconoscimento dell’esimente del diritto di critica politica, l’autore dello scritto offensivo deve compiere ogni diligente accertamento per verificare la verosimiglianza dei fatti riferiti e non può soddisfare l’onere di provare la verità della notizia facendo riferimento a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. Il contesto complessivo della pubblicazione può attribuire a espressioni singolarmente neutre una portata denigratoria lesiva della reputazione, imprimendo all’esposizione del pensiero del giornalista una cifra di ingiustificabile incontinenza.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato l’assoluzione di un articolista e del direttore responsabile di un quotidiano dal delitto di diffamazione a mezzo stampa e da quello di omesso controllo, per un articolo che attribuiva al Capo di Gabinetto del Presidente del Senato il ruolo di “regista” della nomina del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza. Il giudice di merito aveva riconosciuto la scriminante del diritto di critica politica, ritenendo non provata l’incontrovertibile falsità dell’ingerenza e sussistente l’interesse pubblico alla vicenda. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la parte civile, deducendo l’inutilizzabilità della deposizione di una giornalista che aveva riferito la notizia senza rivelare la propria fonte e contestando il riconoscimento della scriminante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha affermato che la tutela del segreto professionale del giornalista risponde all’esigenza di salvaguardare la libertà di informazione e il diritto dei cittadini a essere informati, ma il suo esercizio impedisce il controllo sulla fonte della notizia. Quando il giornalista oppone il segreto, la sua testimonianza sulla notizia fiduciaria è inutilizzabile, perché ne rimane ignota la fonte di riferimento, in applicazione dell’art. 195, comma 7, cod. proc. pen. Tale regola probatoria è coerente con un sistema improntato alla verifica dell’attendibilità della fonte di prova ed evita la delazione anonima.
La Corte ha precisato che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, l’imputato che invochi il diritto di cronaca ha l’onere di provare la verità della notizia, che non può essere soddisfatto facendo riferimento a una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata che aveva escluso l’incontrovertibile falsità dell’ingerenza era illegittima, poiché quel fatto, se fondato sulla sola conoscenza indiretta della giornalista, non poteva dirsi provato nel suo nucleo essenziale di verità. I giudici di merito avrebbero dovuto approfondire l’esame delle testimonianze che avevano escluso il coinvolgimento della parte civile nella vicenda.
Quanto alla continenza espressiva, la Corte ha ricordato che la lesività della reputazione può cogliersi anche quando il contesto della pubblicazione determini il mutamento del significato apparente di singole frasi, attribuendo loro un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio. Le espressioni di “regista” e “padrone di Palazzo Madama”, singolarmente neutre, costituivano segmenti di un discorso complessivamente denigratorio, atto a insinuare un abuso di potere da parte del Capo di Gabinetto del Presidente del Senato, descritto come soggetto capace di orientare la discrezionalità politica in funzione del soddisfacimento di interessi particolari. Tale rappresentazione esondava dai limiti della scriminante, imponendo l’annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Nota della Redazione
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