Pena base e aumenti per continuazione richiedono motivazione specifica (Cass. pen. Sez. VI n. 26258 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della pena, il giudice di merito che intenda discostarsi in modo significativo dal minimo edittale deve offrire una specifica e dettagliata motivazione, indicando, fra i criteri oggettivi e soggettivi dell’art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti. In materia di reato continuato, il giudice, oltre a individuare il reato più grave e a fissare la pena base, deve calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità dell’aumento, sì da consentire il controllo sul rispetto del rapporto di proporzione tra le pene, sui limiti dell’art. 81 cod. pen. e sull’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Il Fatto
La Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale della stessa città, ha condannato l’imputato per il reato di calunnia limitatamente ad alcuni fatti, assolvendolo per i reati di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestati in altre date. Nel determinare il trattamento sanzionatorio, il Collegio territoriale ha individuato l’illecito più grave e ha fissato la pena in anni tre e mesi sei di reclusione.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 368 e 615-ter cod. pen. e vizio di motivazione, nonché l’assenza di motivazione sulla determinazione della pena base, sugli aumenti per continuazione e sulla mancata concessione della sospensione condizionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto limitatamente al trattamento sanzionatorio ed è dichiarato inammissibile nel resto. Il primo motivo — relativo all’asserito contrasto con la sentenza con cui il Giudice dell’udienza preliminare di altro Tribunale aveva assolto il collega per le falsità commesse mediante operazioni telematiche — è ritenuto privo di specificità, non confrontandosi il ricorrente con le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine all’affermazione della responsabilità.
La Corte territoriale, infatti, ha precisato che almeno una condotta era stata materialmente posta in essere dal collega quale strumento inconsapevole del ricorrente e che, in una determinata data, fu certamente l’imputato a realizzare il falso appuramento, mentre il collega era in servizio ma impegnato in attività fuori sede. Non sussiste, pertanto, alcun contrasto con la decisione assolutoria richiamata.
Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati. La Corte di appello ha determinato la pena base discostandosi in modo significativo dal minimo edittale, pari ad anni due, senza offrire alcuna motivazione sul punto. Ciò contrasta con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessaria una specifica e dettagliata motivazione quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, dovendo dare conto del corretto esercizio del potere discrezionale (Sez. VI n. 35346 del 12.06.2008, Bonarrigo).
La Corte richiama anche l’orientamento per cui la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile quando la pena sia applicata in misura media o prossima al minimo, anche se il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza ed equità (Sez. IV n. 46412 del 05.11.2015, Scaramozzino). Nel caso in esame, però, la Corte di appello non ha affatto motivato, limitandosi a fissare la pena base senza neppure un richiamo a tali criteri.
Parimenti immotivati risultano gli aumenti applicati per la continuazione interna ed esterna con il delitto di cui all’art. 615-ter cod. pen. Il giudice, nel determinare la pena complessiva, deve calcolare e motivare l’aumento in modo distinto per ciascun reato satellite, con impegno argomentativo correlato all’entità dello stesso, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47127 del 24.06.2021, Pizzone. La sentenza è pertanto annullata limitatamente alla pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste; il quarto motivo, concernente la sospensione condizionale, resta assorbito.
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Nota della Redazione
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