Revoca dell’affidamento in prova e termine ex art. 51 ter ord. pen. (Cass. pen. Sez. I n. 1021 del 10.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell’art. 47, undicesimo comma, ord. pen., non discende dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni imposte, ma dal fatto che il giudice, nel suo apprezzamento di fatto, ritenga con motivazione logica e adeguata che la violazione costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova. Il giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che deve valutare la gravità di singoli episodi e, insieme, procedere a una valutazione globale dell’intero periodo nell’ottica del recupero sociale del condannato. Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51 ter ord. pen. non è assimilabile a un termine a difesa e non rientra nella disponibilità del condannato: la sua inosservanza comporta solo la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione adottato dal magistrato di sorveglianza, senza incidere sulla validità della revoca.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza revoca l’affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato, in espiazione di pena per reati di tentata violenza privata, lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, commessi in un arco pluriennale. La misura era iniziata il 5 dicembre 2023 e, poco dopo, erano state segnalate plurime violazioni delle prescrizioni.
Il Tribunale dichiara altresì inammissibile la rinuncia del difensore al termine di cui all’art. 51 ter ord. pen., trattandosi di termine previsto a pena di inefficacia del provvedimento interinale di sospensione e non disponibile dalle parti. Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi, deducendo l’omessa valutazione delle allegazioni difensive, il difetto di motivazione sul diniego della detenzione domiciliare e l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità della rinuncia al termine. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 47, undicesimo comma, ord. pen. e richiama l’orientamento consolidato: la revoca non consegue alla mera violazione, ma alla valutazione del giudice sulla incompatibilità in concreto della condotta con la prosecuzione della prova. Il giudizio è discrezionale, con il solo obbligo di giustificare logicamente l’uso del potere. Il tratto distintivo è la natura sanzionatoria e gli effetti impeditivi dell’ulteriore esperimento, da cui deriva la necessità di valutare i singoli episodi e, globalmente, l’intero periodo (Sez. I n. 13376 del 18.02.2019; Sez. I n. 27711 del 06.06.2013; Sez. I n. 2566 del 07.05.1998; Sez. I n. 30525 del 30.06.2010).
Nel caso concreto, il Tribunale si è attenuto a tali principi, valorizzando plurime violazioni segnalate poco dopo l’inizio della misura: frequentazione di luoghi vietati, accompagnamento con pregiudicati, allontanamenti dalla sede di lavoro e organizzazione, senza autorizzazione, della propria festa di compleanno con invito di pregiudicati. La censura di violazione di legge è giudicata di estrema genericità, perché non chiarisce in quali termini le circostanze positive allegate avrebbero potuto mutare il giudizio, né indica risultanze positive pretermesse. La revoca decorre dal 10 marzo 2024, non disconoscendo la positività del primo periodo di esecuzione.
Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte osserva che la domanda, pur non menzionata nel dispositivo, è stata considerata dal Tribunale e ritenuta inammissibile per l’entità della pena residua. Lo stesso ricorrente ha ammesso tale preclusione, riconoscendo che la richiesta era impedita dalla pena residua al momento della decisione.
Sul terzo motivo, la Corte esclude che il termine di trenta giorni dell’art. 51 ter ord. pen. sia assimilabile a un termine a difesa. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza non è necessario rispetto a quello del Tribunale e ha funzione meramente propedeutica; la decorrenza del termine lascia inalterato il potere di decidere del Tribunale in tema di revoca. Esigenze di coerenza di sistema non consentono che l’inefficacia della sospensione sia esclusa per effetto della rinuncia del condannato (Sez. VII n. 16600 del 12.11.2020). La richiesta di sospensione in attesa della decisione sulla liberazione anticipata non era, infine, vincolante per il Tribunale.
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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