Revoca agevolazioni per locazione dei beni senza autorizzazione (TAR Campania n. 8485 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici autonome è legittimo quando anche una sola di esse risulti fondata; le ulteriori censure avverso le altre motivazioni sono inammissibili per carenza di interesse, poiché il loro eventuale accoglimento non soddisferebbe l’interesse all’annullamento. La locazione a terzi dei beni agevolati, in difetto della preventiva autorizzazione dell’amministrazione concedente e della valutazione della banca convenzionata richieste dal contratto di programma, integra distrazione dell’investimento rispetto al programma originario e giustifica la revoca totale delle agevolazioni. Il rapporto agevolativo si fonda sull’intuitus personae: il beneficiario non può cedere a terzi, a suo piacimento, la posizione goduta, né l’amministrazione è tenuta ad accertare che altri soggetti abbiano portato a compimento il programma produttivo.
Il Fatto
Una società subentrata nel concordato fallimentare di una società consorziata propone ricorso in riassunzione, ex art. 15, comma 4, c.p.a., dopo che il giudice civile prima e il TAR Lazio poi avevano declinato la giurisdizione e l’incompetenza. La ricorrente impugna il decreto con cui il Ministero ha disposto la revoca dell’agevolazione finanziaria concessa alla società poi fallita in relazione a un contratto di programma sottoscritto nel 2005, nonché la nota con cui è stata escussa una polizza fideiussoria.
Il decreto di revoca si fonda su tre autonome motivazioni: la chiusura dell’unità produttiva, la mancata comunicazione dell’ultimazione del programma e l’illegittimità dei contratti di affitto stipulati dalla beneficiaria. La ricorrente contesta ciascuna di esse e chiede che sia dichiarata l’insussistenza del diritto del Ministero alla restituzione dell’importo già erogato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del provvedimento, qualificato come atto plurimotivato. Richiamata la giurisprudenza amministrativa consolidata, osserva che in tale ipotesi è sufficiente a sorreggere la legittimità dell’atto la fondatezza anche di una sola delle ragioni giustificatrici. Ne deriva la carenza di interesse all’esame delle censure volte a contestare le altre motivazioni, perché il loro accoglimento non soddisferebbe l’interesse all’annullamento di un provvedimento ormai inattaccabile.
Il Tribunale ritiene che il decreto sia legittimo già in forza della terza motivazione, relativa ai contratti di affitto. L’art. 29 del D.L. n. 83/2012, richiamato dalla ricorrente, va coordinato con l’art. 7.5 del contratto di programma, che subordina le operazioni di affitto o gestione di azienda a una preventiva valutazione istruttoria della banca convenzionata e all’autorizzazione dell’amministrazione concedente. La disposizione usa il verbo “può”: l’amministrazione non è obbligata a consentire la cessione e potrebbe decidere in senso negativo.
Essendo pacifico che la locazione dell’ottanta per cento dello stabilimento agevolato era avvenuta senza la previa autorizzazione, la condotta dell’impresa integra una distrazione obiettiva dell’investimento rispetto al programma originario, rientrante tra le cause di revoca previste dall’art. 9.1.1 del contratto di programma e dall’art. 8 del D.M. n. 527/1995. Risolutiva è la circostanza della cessione in carenza di autorizzazione: l’impresa è venuta meno all’obbligo di perseguire essa stessa l’attività industriale nello stabilimento e di utilizzare manodopera alle proprie dirette dipendenze, assumendo la veste di mero percettore dei canoni di locazione.
Quanto al legittimo affidamento, il Collegio esclude che possa venire in rilievo: è stata la stessa destinataria a farsi artefice del presupposto, la distrazione dei beni non comunicata né autorizzata, al quale la normativa collega il recupero degli importi. La ricorrente versa in una situazione di affidamento non legittimo, non meritevole di tutela. La revoca è quindi qualificata come decadenza accertativa, espressione di una potestà sanzionatoria e ripristinatoria correlata all’accertamento dell’inosservanza degli obblighi assunti, non a un riesame dell’atto.
Conseguentemente, accertata la legittimità della revoca totale, è legittima anche l’escussione della polizza fideiussoria, risultando infondate le censure dedotte in via derivata. Il ricorso è in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile per carenza di interesse, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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