Competenza funzionale all’ottemperanza e mutamento del contenuto conformativo (TAR Campania n. 8481 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 113, comma 1, cod. proc. amm., la competenza funzionale a conoscere dell’azione di ottemperanza spetta al giudice di primo grado quando la sentenza di appello confermi quella impugnata con identico contenuto dispositivo e conformativo. Sussiste invece la competenza funzionale del Consiglio di Stato allorché la pronuncia di secondo grado, pur respingendo l’appello, introduca una modificazione sostanziale del dictum giudiziale, ampliandone o restringendone la portata conformativa. Irrilevante è il mero arricchimento argomentativo a sostegno di un medesimo decisum. Il giudice dell’ottemperanza deve pertanto confrontare non solo il dispositivo, ma anche la motivazione delle due sentenze, per verificare se il vincolo conformativo posto a carico dell’amministrazione sia rimasto invariato.
Il Fatto
La Provincia di Avellino ha proposto ricorso al TAR Campania per conseguire l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania, Sez. III, n. 315 del 21 gennaio 2019, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7897 del 22 agosto 2023. La controversia riguarda la ripartizione degli oneri finanziari a copertura dei servizi minimi del trasporto pubblico locale e, in particolare, il rimborso della quota IVA corrisposta alle aziende erogatrici nel periodo ottobre 2010 – maggio 2014.
La ricorrente ha chiesto altresì la declaratoria di nullità del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 118 del 14 maggio 2024, con cui l’amministrazione regionale ha inteso dare esecuzione al giudicato. Il Collegio ha sollevato d’ufficio, con ordinanza n. 4138 del 29 maggio 2025, la questione di incompetenza funzionale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la portata della sentenza di appello rispetto a quella di primo grado, applicando l’art. 113, comma 1, cod. proc. amm. La norma attribuisce la competenza all’ottemperanza al giudice di primo grado quando la sentenza confermata presenti identità di contenuto dispositivo e conformativo; diversamente, la competenza spetta al Consiglio di Stato quando la motivazione dell’appello rechi una modificazione sostanziale del dictum.
Il Collegio ha rilevato che il contenuto conformativo delle due pronunce differisce sotto due profili. Da un lato, la sentenza di primo grado imponeva alla Regione una riformulazione dell’art. 13 del regolamento attuativo del 2002, per adeguarlo alla normativa primaria con riguardo alle annualità successive al 2003; secondo il Consiglio di Stato tale disposizione non è invece illegittima. Dall’altro, i criteri di determinazione della quota IVA non coincidono: il primo giudice aveva riconosciuto l’integrale recupero della percentuale corrisposta alle aziende, detratto quanto rimborsato o rimborsabile dallo Stato; il giudice d’appello ha invece affermato la restituzione pro-quota, nella misura del 10%, in forza dell’ultrattività della regola regolamentare.
Il Tribunale ha pertanto disatteso la tesi della ricorrente, secondo cui la correzione motivazionale operata dal Consiglio di Stato costituirebbe mera precisazione ermeneutica priva di incidenza sull’assetto sostanziale degli obblighi. Ha richiamato l’orientamento del massimo giudice amministrativo, che impone di confrontare la parte motivazionale dei due provvedimenti e riconosce la competenza del Consiglio di Stato ogniqualvolta la sentenza d’appello ampli o restringa la condotta richiesta per dare attuazione alla pretesa.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale, con indicazione del Consiglio di Stato quale giudice competente, dinanzi al quale il giudizio può essere riproposto nei termini dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. La natura in rito della decisione ha giustificato l’integrale compensazione delle spese, con contributo unificato a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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