Cancellazione dall’elenco visti di conformità annullata per omesso contraddittorio (TAR Lombardia n. 3648 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cancellazione di un professionista dall’elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, l’adozione del provvedimento sanzionatorio è illegittima se non è preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento e dal preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990, in quanto il contraddittorio procedimentale assume valenza sostanziale. Il provvedimento deve inoltre essere adottato all’esito della procedura di contestazione degli addebiti di cui all’art. 25 del D.M. n. 164/1999, applicabile anche all’ipotesi di dichiarazione non veritiera circa la sussistenza dei requisiti morali. Ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. n. 164/1999, il requisito del “non avere commesso violazioni gravi e ripetute” postula la coesistenza di entrambi gli elementi (gravità e reiterazione), la cui ricorrenza deve essere dimostrata dall’amministrazione; un’unica violazione, ancorché di rilevante importo e ancora sub iudice, non è sufficiente a giustificare la cancellazione.
Il Fatto
Il ricorrente, un professionista abilitato al rilascio del visto di conformità, impugnava il provvedimento con cui la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate ne aveva disposto la cancellazione dall’elenco informatizzato di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, con efficacia immediata. Il provvedimento si fondava sulla ritenuta violazione degli artt. 8 e 21 del D.M. n. 164/1999, essendo stato riscontrato a carico del professionista un debito tributario non sospeso di rilevante entità. Avverso tale atto, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e l’insussistenza dei presupposti normativi, chiedendo altresì l’annullamento del provvedimento con istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, rilevata la sussistenza dei presupposti per la decisione in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative. In particolare, il provvedimento impugnato era stato adottato senza la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale, non avendo l’amministrazione comunicato l’avvio del procedimento né inviato il preavviso di rigetto. Tali deduzioni difensive, se avanzate in sede procedimentale, avrebbero potuto incidere sul contenuto del provvedimento, palesando la valenza sostanziale della violazione lamentata.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto fondata la censura relativa alla mancata attivazione della procedura di cui all’art. 25 del D.M. n. 164/1999. Tale disposizione, finalizzata alla contestazione degli addebiti e all’assegnazione di un termine per eliminare le irregolarità, si riferisce espressamente alle ipotesi di violazione degli artt. 21 e 23 del decreto, ed è quindi applicabile anche quando la violazione contestata riguardi la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8, comma 1, come nel caso di specie.
Parimenti fondata è stata ritenuta la doglianza concernente la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. cit.. Il provvedimento impugnato, basandosi sull’esistenza di un’unica violazione delle norme tributarie da cui è derivato un debito consistente, non ha dimostrato l’ulteriore requisito, parimenti necessario, della reiterazione delle violazioni. Il Collegio ha sottolineato come l’utilizzo della congiunzione “e” nella formula “violazioni gravi e ripetute” evidenzi la necessità della coesistenza dei due requisiti, richiamando a sostegno la giurisprudenza del TAR Lombardia e del TAR Veneto.
Infine, il Tribunale ha evidenziato come l’amministrazione non avesse preso posizione su tali profili sul piano argomentativo, limitandosi a riferire apoditticamente del debito fiscale e della sua riconducibilità alla fattispecie normativa, senza confrontarsi con le deduzioni difensive che il ricorrente avrebbe potuto avanzare in sede procedimentale. In accoglimento del ricorso, il provvedimento di cancellazione è stato annullato, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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