Concorso formale tra truffa, sostituzione di persona e falso (Cass. pen. Sez. 5 n. 4778 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di sostituzione di persona può concorrere formalmente con quello di truffa, stante la diversità dei beni giuridici protetti, rispettivamente la fede pubblica e il patrimonio. Il falso documentale che costituisca artificio per commettere la truffa non è da questa assorbito, configurandosi il concorso materiale di reati, atteso che il reato complesso ricorre solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro, e non quando siano le modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare una convergenza occasionale di più norme. Le censure che sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
Il Fatto
Con sentenza del 22 aprile 2024, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 110, 640, 494, 648-bis, 477-482 e 48-479-476, comma 2, cod. pen. Secondo l’impostazione accusatoria, l’imputato aveva partecipato in concorso con altri a un disegno criminoso finalizzato a trarre in inganno la persona offesa, inducendola a cedere la propria autovettura e a versare una somma di denaro in cambio di un veicolo che costituiva provento di furto, utilizzando targhe contraffatte e una carta di identità falsificata.
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 23 gennaio 2025, aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di riciclaggio e rideterminando il trattamento sanzionatorio. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore di fiducia.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha rigettato il ricorso. In relazione al primo motivo, volto a contestare la sussistenza dell’operazione fraudolenta dopo l’assoluzione dal reato di cui all’art. 648-bis cod. pen., la Corte ha osservato che le censure non evidenziavano vizi di violazione di legge né travisamenti della prova, ma erano dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie. Il giudice territoriale aveva, infatti, ricostruito i fatti con motivazione adeguata, valorizzando molteplici elementi indiziari, quali il ritrovamento dell’autovettura nella disponibilità dell’imputato, le dichiarazioni della persona offesa e le risultanze relative all’utenza telefonica utilizzata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso l’assorbimento dei reati di falso e di sostituzione di persona nella truffa, ribadendo che il delitto di sostituzione di persona concorre formalmente con quello di truffa per la diversità dei beni giuridici tutelati. Inoltre, con riferimento al falso, la Sesta Sezione ha richiamato il principio per cui non ricorre l’ipotesi del reato complesso quando la falsificazione costituisca l’artificio per commettere la truffa, configurandosi in tal caso il concorso materiale di reati.
Infine, il terzo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la Corte di appello aveva adeguatamente motivato la determinazione della pena, con riferimento all’intensità del dolo e alla personalità dell’imputato. Le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado in misura equivalente alle aggravanti, non potevano essere ritenute prevalenti sulla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale contestata. Al rigetto del ricorso è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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