Reato continuato in executivis: aumenti per reati satellite e limiti del giudicato (Cass. pen. Sez. I n. 9934 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini il trattamento sanzionatorio per effetto dell’ampliamento del disegno criminoso può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misura superiore a quella fissata in un precedente provvedimento adottato in sede esecutiva, poiché la discrezionalità incontra un limite solo rispetto alla valutazione compiuta in sede di cognizione, sulla quale si è formato il giudicato in favore del condannato. Non sussiste, pertanto, alcuna violazione del divieto di reformatio in peius. Il giudice dell’esecuzione deve, tuttavia, scorporare i reati già unificati dal giudice della cognizione a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Il Fatto

Il condannato proponeva al giudice dell’esecuzione istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., chiedendo di riconoscere il vincolo della continuazione tra i reati oggetto di sei distinte sentenze, alcune delle quali già unificate in un precedente provvedimento dell’1 aprile 2022. I titoli esecutivi riguardavano reati tributari e previdenziali, oltre a plurimi episodi di bancarotta fraudolenta per distrazione.

Con ordinanza del 23 dicembre 2024 il giudice dell’esecuzione accoglieva la nuova istanza e rideterminava la pena complessiva, assumendo a base il più grave reato di bancarotta e aumentando la pena per i reati satellite. Rispetto al precedente provvedimento, gli aumenti venivano in parte incrementati. Il condannato ricorreva per cassazione deducendo la violazione del divieto di reformatio in peius e l’incongruità, oltre che il difetto di motivazione, degli aumenti applicati.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la doglianza relativa alla dedotta reformatio in peius e la ritiene infondata. Richiamando un proprio recente orientamento (Sez. I n. 28135 del 28.05.2024), il Collegio afferma che il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio per effetto dell’applicazione della disciplina del reato continuato, può quantificare un aumento per i reati-satellite superiore a quello fissato in altro provvedimento adottato in sede esecutiva.

Il limite alla discrezionalità del giudice dell’esecuzione è, infatti, costituito soltanto dalla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato. Non esiste, dunque, un generalizzato divieto di reformatio in peius: il giudice è libero, nel nuovo contesto determinato dall’iscrizione di ulteriori delitti nell’unico disegno criminoso, di rideterminare la pena adeguandola a una rinnovata valutazione del disvalore complessivo dei fatti.

Quanto alle censure sulla congruità e sulla motivazione degli aumenti, la Corte rileva in via preliminare e decisiva un diverso vizio, attinente alla determinazione della pena base. Il provvedimento impugnato ha violato il principio ribadito da Sez. I n. 17948 del 31.01.2024, secondo cui il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave e operare, sulla pena inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite.

In applicazione di tale principio, il giudice avrebbe dovuto determinare la pena base guardando a quella applicata per la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta e, su di essa, parametrare gli aumenti per gli ulteriori reati, tenendo conto della riduzione per il rito premiale (Sez. I n. 26269 del 08.04.2021). L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al medesimo ufficio del giudice per le indagini preliminari, perché in diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 09.07.2013) provveda a nuovo giudizio, emendando i vizi motivazionali rilevati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 671 c.p.p.

Tutte le 751 sentenze sull'art. 671 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *