Risarcimento danni da esposizione ad amianto per personale militare: il TAR dispone CTU medico-legale (TAR Sardegna n. 916 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di responsabilità della pubblica amministrazione per danni da esposizione ad agenti nocivi, il giudice amministrativo, in assenza di sufficienti elementi di prova, dispone una consulenza tecnica d’ufficio per accertare la natura, l’entità e la causa dell’infermità lamentata dal dipendente. Tale accertamento deve essere condotto secondo il criterio del “più probabile che non”, considerando l’eventuale contributo concausale delle attività di servizio. La CTU è volta a verificare il nesso causale tra l’esposizione a sostanze tossiche e la patologia contratta, nonché a quantificare il danno biologico, morale ed esistenziale subito, con valutazione delle ripercussioni sulla qualità della vita e delle eventuali spese mediche future.
Il Fatto
Un 1° Luogotenente della Marina Militare ha adito il TAR Sardegna per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a una patologia tumorale contratta, a suo dire, a causa dell’esposizione ad amianto, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, benzine e altri agenti nocivi durante il servizio svolto come Meccanico navale. L’interessato ha rappresentato di non aver ricevuto idonei mezzi di prevenzione e protezione individuale, nonostante le mansioni comportassero un frequente contatto con sostanze tossiche.
Il Ministero della Difesa ha eccepito la nullità del ricorso per genericità e ha contestato il nesso causale, richiamando un parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che escludeva la dipendenza della patologia dalla causa di servizio, in ragione della prevalente genesi extraprofessionale legata all’abuso di fumo. Il ricorrente ha ribadito la fondatezza delle proprie pretese, chiedendo l’accertamento del diritto al risarcimento e la nomina di un consulente tecnico d’ufficio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto indispensabile acquisire approfondimenti istruttori che richiedono particolari competenze tecniche, disponendo una CTU ai sensi dell’art. 67 c.p.a. La scelta è motivata dalla necessità di accertare, con adeguato supporto specialistico, se la patologia lamentata possa essere ricondotta, secondo il criterio del “più probabile che non”, alle attività di servizio prestate presso la Marina Militare, sia nei periodi di imbarco sia in quelli a terra.
Il consulente dovrà valutare la natura, l’entità e la causa dell’infermità, la percentuale di riduzione dell’integrità psico-fisica, l’eventuale invalidità temporanea e l’incidenza della patologia sulla vita quotidiana. Dovrà inoltre determinare l’entità delle spese mediche sostenute e quelle future necessarie, valorizzando la documentazione clinica prodotta, la storia lavorativa e l’esposizione professionale del ricorrente.
Il Tribunale ha demandato al Dirigente della Direzione Regionale INAIL della Sardegna l’individuazione di un medico legale entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, fissando già la data del 21 luglio 2026 per l’assunzione dell’incarico e il termine del 30 novembre 2026 per il completamento delle operazioni peritali. È stato altresì stabilito un termine per il deposito della relazione finale (10 febbraio 2027) e il versamento di un anticipo di € 1.000,00 a carico della parte ricorrente.
Il Collegio ha infine rinviato la causa all’udienza pubblica del 24 marzo 2027, riservando al prosieguo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese, e ha disposto l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
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Nota della Redazione
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