Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 439 del 17.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 si applica, con i necessari adattamenti, anche al giudizio amministrativo, senza che occorra la spedizione del titolo in forma esecutiva, non richiesta dall’art. 115, comma 3, c.p.a. L’Amministrazione non può giustificare l’inerzia eccependo la competenza di altro organo del medesimo Ministero, poiché il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato e va accolto, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Pescara, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta docente per gli anni scolastici indicati in domanda, con condanna del Ministero a metterla a disposizione. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva al Ministero.

Decorso inutilmente il termine, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza innanzi al TAR Abruzzo, chiedendo l’esecuzione del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la presenza del titolo e la mancata ottemperanza, nonché il superamento del termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Ha richiamato il proprio orientamento consolidato in materia di esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme, riprodotto nella sentenza n. 267 del 2025.

La norma citata, calibrata sul processo civile, è stata ritenuta applicabile anche al procedimento di ottemperanza, ma con i necessari adattamenti. Il riferimento al titolo esecutivo opera solo ai fini dell’esecuzione civile: l’art. 115, comma 3, c.p.a. stabilisce espressamente che, ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria la formula esecutiva.

Il Collegio ha inoltre respinto la giustificazione dell’inerzia fondata sulla competenza di altro organo centrale del medesimo Ministero. Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento adotta il provvedimento finale o trasmette gli atti all’organo competente. L’Amministrazione non può dunque invocare l’altrui competenza per sottrarsi all’esecuzione.

Il ricorso è stato accolto. Il Ministero deve procedere all’esecuzione della sentenza, accreditando le somme relative al bonus carta docenti in conto carta elettronica, con accessori, entro 60 giorni dalla notifica o comunicazione. Per il caso di perdurante inerzia è stato nominato un commissario ad acta. Non sussistono i presupposti per le penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., tenuto conto dell’importo contenuto e della produzione di interessi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del legale antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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