Revoca delle autorizzazioni per commercio su area pubblica e assenze per malattia (TAR Lombardia n. 475 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di commercio su area pubblica, la revoca delle autorizzazioni per il mancato utilizzo del posteggio non può essere disposta sulla base di un conteggio meramente formalistico delle assenze, quando la documentazione medica in possesso dell’amministrazione dimostri che le stesse siano riconducibili a malattia. Il Comune è tenuto a valutare in concreto l’estensione temporale delle giustificazioni sanitarie, anche oltre il periodo formalmente certificato, ove il quadro patologico documentato renda verosimile la prosecuzione dei disturbi. Ove l’assenza contestata sia causalmente collegabile, su base probabilistica, alla patologia già nota all’amministrazione, l’omessa considerazione di tale nesso vizia il provvedimento per difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità. Il carattere definitivo e incidente in modo drastico sull’attività del titolare impone sempre una verifica approfondita delle conseguenze del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di due autorizzazioni di tipo A per il commercio su area pubblica in un mercato bisettimanale, riceveva in data 11 dicembre 2024 la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca delle stesse, essendo risultata assente per complessive 21 giornate nell’anno solare 2024.
Con provvedimento del 29 gennaio 2025, il Comune revocava le autorizzazioni, ritenendo giustificate solo tre assenze e considerando le restanti 18 superiori al limite massimo di quelle non giustificate consentito dall’art. 7, comma 1, del Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche, fissato in 17 giorni. In particolare, non veniva ritenuta giustificata l’assenza del 2 marzo 2024, non coperta dal certificato medico che aveva consigliato la sospensione dal lavoro solo fino al 24 febbraio 2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, fondata sulla cessione a terzi dell’azienda e delle autorizzazioni, ritenendo l’assunto non condivisibile. La ricorrente è la sola destinataria del provvedimento impugnato e, al momento della comunicazione, le autorizzazioni erano nella sua titolarità. Le autorizzazioni per l’occupazione di beni pubblici non si trasferiscono con semplice atto tra privati, ma richiedono la voltura, che il Comune non ha disposto. Peraltro, l’art. 1476 c.c. impone al venditore di far acquistare la cosa al compratore, con la conseguenza che la ricorrente conserva l’interesse a salvaguardare l’esistenza giuridica del bene oggetto della vendita.
Nel merito, il giudice rileva che dall’istruttoria, disposta con ordinanza cautelare, risulta che la ricorrente era stata coinvolta in un incidente stradale in data 3 settembre 2023, con diagnosi di trauma cranico e successiva insorgenza di stati confusionali, capogiri e disturbi psichiatrici. Il quadro patologico, già documentato dai certificati in possesso del Comune, appare tale da giustificare anche l’assenza del 2 marzo 2024.
Il Collegio afferma che il nesso causale tra l’assenza contestata e i disturbi di salute può essere accertato su base probabilistica, risultando irragionevole che la ricorrente si sia improvvisamente disinteressata della propria attività, mettendo consapevolmente a rischio la conservazione delle autorizzazioni. La discontinuità dei certificati medici non smentisce tale ricostruzione, attesa la ricorrenza di episodi più gravi rispetto alla condizione ordinaria.
La circostanza che la documentazione medica sia stata prodotta all’indomani dell’avvio del procedimento, oltre il termine di 15 giorni, non vale a giustificare la revoca. Una rigida applicazione del termine si porrebbe in contrasto con il dovere di leale cooperazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, soprattutto in presenza di documentazione di autenticità non contestata. Il Comune, quindi, non avrebbe dovuto limitarsi a constatare il superamento del contingente numerico, ma avrebbe dovuto valutare con maggiore attenzione l’estensione temporale delle giustificazioni sanitarie. L’art. 7 del Regolamento comunale esclude espressamente la revoca in caso di assenza per malattia, e la documentazione già in atti era sufficiente a ricondurre la fattispecie a tale ipotesi.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Le spese sono compensate in ragione della particolarità delle questioni trattate.
Nota della Redazione
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