Astreinte nel giudizio di ottemperanza anche per le somme di denaro (TAR Campania n. 1309 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche alle obbligazioni di somme di denaro. Il superamento dell’orientamento che la riteneva inapplicabile alle prestazioni pecuniarie discende dai principi affermati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2014. L’astreinte decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta. La misura è quella degli interessi legali, per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione intimata che non provi l’avvenuto adempimento è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo.
Il Fatto
La società ricorrente ha ottenuto, davanti al Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, un decreto ingiuntivo con cui il Comune è stato condannato al pagamento di una somma di denaro oltre accessori. Il titolo è stato notificato all’ente debitore e dichiarato esecutivo in mancanza di opposizione.
Poiché il Comune non ha provveduto al pagamento, la società ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato, chiedendo l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta, la condanna dell’ente al pagamento della penalità di mora per ogni ulteriore ritardo e la condanna alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario. Anche il difensore ha agito per il rimborso delle spese liquidate nel titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata prima della sua scadenza. Il titolo era stato notificato all’ente e non risultava alcun adempimento.
Sul punto centrale, il Tribunale abbandona l’orientamento che riteneva l’astreinte inapplicabile alle somme di denaro e aderisce ai principi dell’Adunanza plenaria n. 15/2014, richiamando una propria precedente pronuncia conforme. La domanda di applicazione della penalità è dunque accolta.
Quanto alla decorrenza, la Corte precisa che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente di applicare l’astreinte dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fissando la scadenza al momento dell’insediamento del commissario ad acta. La misura della sanzione è individuata negli interessi legali, da corrispondere per ogni giorno di ritardo dopo la notificazione della sentenza per lo spontaneo pagamento, e non oltre il termine per l’insediamento del commissario.
Sul piano probatorio, il Collegio osserva che l’ente intimato non ha dimostrato l’avvenuto adempimento, onere che grava su di esso. La pretesa esecutiva è pertanto fondata, con conseguente dichiarazione dell’obbligo di esecuzione e nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di perdurante inottemperanza.
Quanto alle spese, il Tribunale distingue: sono dovute quelle funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, mentre non lo sono quelle relative al precetto o a procedure esecutive non satisfattive, imputabili alla libera scelta del creditore. Le spese di lite seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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