Revoca del porto d’armi improcedibile per sopravvenuto divieto prefettizio (TAR Lombardia n. 478 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Tra il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, adottato dal Prefetto ai sensi dell’art. 39 r.d. n. 773/1931, e la revoca della licenza di porto d’armi, disposta dal Questore, sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria. Una volta emanato il divieto prefettizio, la revoca questorile costituisce conseguenza diretta e vincolata. Ne deriva che il ricorso proposto avverso la revoca diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ove il divieto di detenzione non sia stato impugnato e sia divenuto definitivamente efficace, non residuando alcuna utilità in capo al ricorrente dall’eventuale accoglimento del gravame.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del porto di fucile per uso caccia, adottata dalla Questura dopo il suo deferimento all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’art. 612, comma 1, cod. pen., nonché il successivo provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi per uso venatorio, notificato il 27.12.2024.

Il gravame denunciava violazione degli artt. 10, 11, 39 e 43 r.d. n. 773/1931 ed eccesso di potere per travisamento, difetto di motivazione, illogicità e irragionevolezza. La domanda cautelare era respinta con ordinanza del 9.4.2025 per difetto del fumus boni iuris. Nel corso del giudizio sopraggiungeva il decreto con cui il Prefetto di Bergamo disponeva il divieto di detenere armi, munizioni ed esplodenti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta il rapporto tra i due provvedimenti di competenza diversa: la revoca della licenza di porto d’armi, spettante al Questore, e il divieto di detenere armi ex art. 39 T.U.L.P.S., spettante al Prefetto. La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell’affermare tra essi un nesso di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria.

Ne consegue che, emesso il divieto prefettizio, la revoca questorile è atto vincolato. Il porto d’armi non può essere mantenuto da chi sia destinatario di un divieto di detenzione non impugnato, quindi definitivamente valido ed efficace.

Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, sez. III, n. 6976 del 2025 e Cons. Stato, sez. III, n. 4348 del 2025, oltre a precedenti di merito tra cui TAR Brescia, Sez. I, n. 565/2025 e TAR Emilia Romagna, n. 150/2026.

Da tale assetto deriva la carenza di interesse: l’emanazione in corso di giudizio del divieto di detenzione, non impugnato, esclude qualsiasi utilità concreta e attuale che il ricorrente potrebbe trarre dall’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio per giuste ragioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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