Cessazione materia del contendere per payback dispositivi medici pagato (TAR Lazio n. 9615 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, il pagamento volontario da parte dell’azienda fornitrice di una percentuale di quanto determinato a suo carico, effettuato a seguito della rettifica degli importi operata dall’Amministrazione regionale in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge 95/2025, determina la cessazione della materia del contendere, rendendo improcedibile il ricorso avverso gli atti di riparto degli oneri. La definizione in rito prescinde dall’esame delle censure di illegittimità costituzionale e dalla rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, atteso che l’interesse alla decisione di merito risulta satisfatto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato gli atti dirigenziali della Regione Puglia che le attribuivano gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente ai decreti ministeriali e alle linee guida statali. Nei motivi aggiunti, la ricorrente ha censurato anche il provvedimento di riscontro della Direzione regionale e ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 18 del decreto-legge 115/2022 e dell’art. 9-ter del decreto-legge 78/2015, nonché un’istanza di rimessione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente ha depositato istanza in data 6 aprile 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La richiesta è stata motivata dall’avvenuto pagamento delle somme corrispondenti al 25% di quanto determinato a suo carico a titolo di payback per gli anni 2015-2018, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.
Il TAR ha ritenuto obiettivamente cessata la materia del contendere, valorizzando la circostanza che il pagamento è intervenuto a seguito della rettifica degli importi operata dall’Amministrazione regionale in applicazione dell’art. 7 del decreto-legge 95/2025. Tale rettifica ha rideterminato il quantum originariamente richiesto, e il versamento della percentuale ridotta ha integrato la piena soddisfazione della pretesa impositiva, rendendo non più attuale l’interesse alla rimozione degli atti impugnati.
La pronuncia si inserisce nel contenzioso nazionale relativo al payback dei dispositivi medici, caratterizzato dalla successione di interventi normativi che hanno progressivamente rimodulato i criteri di calcolo e le quote di riparto. Il riferimento all’art. 7 del decreto-legge 95/2025 evidenzia la volontà del legislatore di ridurre l’impatto degli oneri a carico delle imprese del settore, favorendo una composizione della controversia in via satisfattiva.
In ragione dell’esito della controversia, il Collegio ha ravvisato i giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda. La decisione, resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 22 maggio 2026, conferma l’operatività del rimedio processuale della cessazione della materia del contendere nelle ipotesi di sopravvenuta satisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente.
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Nota della Redazione
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