Revoca in autotutela della gara e cessazione della materia del contendere (TAR Puglia n. 168 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela dell’atto di indizione di una gara pubblica, intervenuta nel corso del giudizio, soddisfa pienamente e irretrattabilmente l’interesse legittimo azionato dal ricorrente e determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La declaratoria presuppone che la sopravvenuta attività amministrativa sia integralmente satisfattiva della pretesa, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La compensazione delle spese, concordata dalle parti, non preclude il rimborso del contributo unificato in applicazione della soccombenza virtuale, che va posta a carico dell’amministrazione resistente ai sensi dell’art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore dei sistemi diagnostici di laboratorio, ha impugnato davanti al TAR Puglia il bando, il disciplinare, il capitolato tecnico e i chiarimenti di una procedura aperta indetta da una azienda sanitaria locale per la fornitura in service di sistemi diagnostici, limitatamente al Lotto 1. La ricorrente lamentava l’indeterminatezza dell’elenco degli analiti, dei quantitativi di controlli e delle caratteristiche tecniche dei laboratori, oltre alla illegittima modifica della lex specialis operata mediante chiarimenti.

Con motivi aggiunti ha impugnato i successivi avvisi e chiarimenti d’ufficio pubblicati in piattaforma. Nella fase cautelare il ricorso è stato accolto, con invito all’amministrazione a rideterminarsi in autotutela. La stazione appaltante ha quindi revocato la determinazione di indizione della gara, facendo venir meno l’oggetto del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, con determinazione dirigenziale sopravvenuta, l’amministrazione ha revocato in autotutela la determinazione di indizione della procedura, limitatamente all’affidamento oggetto di causa. Il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il Tribunale richiama l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., secondo cui, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Il principio è confermato dalla giurisprudenza citata, secondo cui la pronuncia definisce la controversia nel merito allorché la successiva attività amministrativa sia integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.

La revoca ha eliminato l’atto lesivo, rendendo priva di utilità ogni ulteriore pronuncia. Il Collegio sottolinea che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse legittimo, senza residuare alcuna utilità alla decisione di merito.

Quanto alle spese, entrambe le parti avevano chiesto la compensazione, che il Tribunale dispone. Accoglie invece la richiesta di rimborso del contributo unificato avanzata dalla ricorrente, applicando la soccombenza virtuale e ponendo il relativo onere a carico dell’amministrazione resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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