Cessione di cubatura tra fondi non contigui in zona agricola E1 (C.G.A.R.S. n. 203 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle zone agricole E1, l’art. 31 delle N.T.A. che ammette, ai fini del calcolo della superficie edificabile, l’utilizzazione di terreni non contigui alle condizioni dell’art. 20, va interpretato nel senso che il richiamo concerne tutte le condizioni dell’art. 20 eccetto quella della contiguità tra i fondi. La norma speciale di zona prevale su quella generale e non può essere neutralizzata dalla prescrizione che impone la limitrofità dei lotti da accorpare. Ne consegue che la cessione di cubatura tra fondi non contigui, ma aventi identica destinazione agraria e ricadenti nella medesima zona omogenea, è ammessa e consente di integrare il requisito del lotto minimo. Il diniego fondato sull’esclusiva non contiguità fisica delle aree è affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Il proprietario di un capannone destinato alla lavorazione dei prodotti agricoli, assentito da concessione edilizia, presenta istanza di permesso di costruire in ampliamento. A tal fine asservisce al lotto originario altro terreno a destinazione agraria, non contiguo e posto a distanza, per raggiungere l’estensione complessiva richiesta dallo strumento urbanistico.

Il Comune rigetta l’istanza sul presupposto che la superficie del lotto sia inferiore al minimo prescritto e che la cessione di cubatura sia inammissibile per il divieto dello strumento urbanistico, per la non contiguità fisica delle aree e per l’eccessiva distanza tra i fondi. Il TAR Sicilia respinge il ricorso; l’interessato appella.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina la motivazione del diniego e ne isola i due argomenti: la mancata contiguità fisica dei fondi e, in via subordinata, l’eccessiva distanza tra gli stessi. La motivazione plurima, osserva il C.G.A.R.S., non vale di per sé a rendere legittimo il provvedimento, perché riposa su un’interpretazione errata del quadro normativo locale.

Il nodo è il rapporto tra l’art. 20 delle N.T.A., che per le zone agricole E1 subordina il coacervo delle aree, tra l’altro, alla condizione che i fondi siano limitrofi o separati da viabilità pubblica, e l’art. 31 delle N.T.A., che per le sottozone E1 ammette espressamente l’utilizzazione di terreni non contigui «alle condizioni dell’art. 20». Il TAR aveva letto il rinvio come comprensivo anche del requisito della limitrofità.

La Corte rovescia la lettura: se così fosse, la disposizione speciale rivolta ai terreni non contigui sarebbe vanificata dalla norma generale con essa incompatibile, giacché i due termini indicano la medesima situazione di lotti confinanti. Il rinvio va quindi riferito a tutte le altre condizioni dell’art. 20, esclusa quella della vicinanza. Solo questa interpretazione conserva effetto alla norma ampliativa e alla sua finalità di incentivare un ruolo produttivo compatibile con la potenzialità dei terreni.

Il Collegio richiama i criteri di interpretazione dell’atto amministrativo mutuati dal codice civile: l’art. 1363 c.c. sull’interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre, il principio di conservazione dell’art. 1367 c.c. e il criterio dell’art. 1369 c.c., oltre alla considerazione delle finalità del provvedimento. Applica inoltre il principio già fissato dalla Sezione con la sentenza n. 1213 del 13 dicembre 2020, che aveva ammesso l’accorpamento di terreni non limitrofi ma vicini, di identica destinazione agraria e ricadenti nella medesima zona.

L’appello è quindi accolto per difetto di istruttoria e di motivazione, con assorbimento degli ulteriori motivi. L’atto impugnato è annullato nei limiti della motivazione, salvi i provvedimenti che il Comune adotterà in sede di riesercizio del potere, dovendo riesaminare i presupposti dell’art. 20, lett. c), delle N.T.A. ad eccezione della contiguità, cui si applica l’art. 31. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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