Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso integrato da motivi aggiunti (TAR Calabria n. 401 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente con atto sottoscritto e controfirmato per adesione dalle controparti, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria riguarda l’intero gravame, anche quando questo sia integrato da motivi aggiunti, poiché la cessazione dell’interesse investe unitariamente la pretesa dedotta in giudizio. La definizione per intervenuto accordo transattivo non comporta accertamento nel merito dei vizi dedotti, ma assorbe ogni ulteriore doglianza in ragione della caducazione dell’interesse sotteso. La compensazione delle spese processuali resta rimessa alla valutazione del giudice e trova giustificazione nell’esito della controversia e nell’accordo raggiunto tra le parti.

Il Fatto

La società ricorrente, che esercita il servizio di traghettamento privato nello Stretto di Messina, ha presentato ad ANAS S.p.A. un’istanza di autorizzazione per l’utilizzazione di una porzione di area demaniale destinata alla sosta di mezzi che trasportano merci pericolose. Non avendo ottenuto un provvedimento espresso, ha agito in giudizio per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente stradale all’adozione di un provvedimento conclusivo.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, dapprima avverso la nota con cui ANAS ha riscontrato la diffida, poi avverso la convenzione stipulata tra ANAS S.p.A. e una società terza per la cessione in uso di una quota parte del piazzale di imbarco, deducendo profili di violazione dei principi dell’evidenza pubblica e della concorrenza. La controversia è giunta alla trattazione dopo più rinvii.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, in vista dell’udienza pubblica, le parti hanno rappresentato l’esistenza di interlocuzioni per una soluzione stragiudiziale. In seguito, la ricorrente ha depositato una memoria, sottoscritta e controfirmata per adesione dalle controparti, con cui ha dichiarato che le trattative si sono concluse con la formalizzazione di un atto transattivo.

Da tale dichiarazione il Tribunale desume l’univoco valore di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame. Non si tratta di una mera rinuncia agli atti, ma della caducazione della pretesa sostanziale per effetto dell’accordo raggiunto, che priva di utilità la pronuncia richiesta.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La formula normativa richiamata conferma che il giudice non entra nel merito dei vizi dedotti, limitandosi a constatare la cessazione dell’interesse che condiziona la pronuncia.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione, valorizzando sia l’esito della controversia sia l’accordo intercorso tra le parti. Il dispositivo chiude con l’ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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