Revoca dei benefici CAR per dati non misurati e periodo difforme (TAR Lazio n. 125 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di incentivi alla cogenerazione ad alto rendimento, il GSE è titolare di un potere di controllo normativamente vincolato e, accertata la difformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell’unità, è tenuto ad annullare il beneficio economico e a recuperare gli incentivi già erogati. L’art. 11, comma 3, del d.m. 5 settembre 2011 ricollega tale conseguenza alla mera difformità tra dati dichiarati e realtà dell’impianto, senza attribuire rilievo alla sua rilevanza quantitativa né allo stato soggettivo del dichiarante, dolo o colpa. Il riconoscimento della qualifica CAR presuppone l’utilizzo di misurazioni effettive delle grandezze fisiche rilevanti: sono inammissibili dati presunti, dedotti per differenza o frutto di rielaborazioni indirette. Parimenti inderogabile è il periodo di rendicontazione, coincidente con l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre, la cui inosservanza non può essere sanata mediante ricalcoli empirici del Gestore o dell’Operatore.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto di cogenerazione ad alto rendimento qualificato CAR ai sensi del d.lgs. n. 20/2007, aveva accesso al regime di sostegno previsto dal d.m. 5 settembre 2011 per gli anni di rendicontazione 2015, 2016 e 2017. In esito a un procedimento di controllo, il GSE ha annullato i benefici riconosciuti all’unità di cogenerazione per la produzione del 2017, richiedendo la restituzione dei certificati bianchi già percepiti.
La determinazione si fondava su tre rilievi: l’impossibilità di verificare la conformità delle misure a seguito della rimozione del contatore volumetrico del gas per riparazione; l’utilizzo di un coefficiente correttivo non corrispondente al valore reale; la difformità del periodo di rendicontazione rispetto all’anno solare. La società ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR, deducendo la propria buona fede, l’assenza di difformità sostanziali, l’eccesso di potere e la disparità di trattamento rispetto alle annualità 2015 e 2016, oggetto di semplice ricalcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del potere esercitato dal GSE. Si tratta di un potere di controllo vincolato: quando il Gestore non ha la materiale possibilità di riscontrare l’esattezza e la completezza delle misurazioni fornite, è tenuto ad adottare i provvedimenti di decadenza, a prescindere dallo stato soggettivo del dichiarante. La buona fede e la condotta collaborativa dell’Operatore non assumono quindi alcun rilievo.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dai d.lgs. n. 79/1999 e n. 20/2007, attuativi della direttiva sulla promozione della cogenerazione, e dal d.m. 5 settembre 2011, che demanda al GSE la verifica della documentazione e della strumentazione di misurazione. L’art. 5, comma 1, del decreto definisce il periodo di rendicontazione come anno solare; l’art. 11, comma 3, prevede l’annullamento del beneficio e il recupero degli incentivi in caso di difformità accertate, senza riferimenti alla loro rilevanza e senza che assuma peso il dolo o la colpa del dichiarante.
La disciplina valorizza in più punti il concetto di misurazione effettiva. L’art. 8, comma 6, del decreto respinge le domande relative a unità non dotate di strumentazione idonea a definire le grandezze fisiche necessarie. Ne deriva che il riconoscimento CAR esige dati effettivi e accurati, registrati da dispositivi dedicati, mentre è precluso l’accesso ai benefici sulla base di dati presunti. La ratio è circoscrivere la produzione incentivabile in assetto cogenerativo, misurando con esattezza l’energia in entrata per accertare il risparmio effettivo di energia primaria.
Nel caso concreto è incontroverso l’utilizzo di una modalità di calcolo indiretto nella rendicontazione: la stessa ricorrente ha riferito di aver dedotto il valore F per differenza e di aver sostituito un contatore, mentre il coefficiente C risultava difforme dal valore reale e il periodo di rendicontazione non coincideva con l’anno solare. I criteri di misurazione sono soltanto quelli indicati dal decreto ministeriale e dalle linee guida e non possono essere sostituiti con altri, costituendo l’uso di strumenti di misurazione il presupposto stesso della qualifica CAR.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio la esclude: le annualità 2015 e 2016 erano state oggetto di misurazione nell’intero periodo e avevano condotto a un ricalcolo dei titoli, mentre per il 2017 l’inosservanza del periodo di riferimento non può essere sanata tramite un calcolo empirico. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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