Silenzio dell’Ambasciata sull’appuntamento per il visto di studio (TAR Lazio n. 3850 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di visto di ingresso per motivi di studio, la fase preliminare di fissazione dell’appuntamento presso la rappresentanza diplomatica, necessaria alla formalizzazione della domanda, rientra nel procedimento amministrativo ed è suscettibile di sindacato giurisdizionale ex art. 117 c.p.a. La richiesta di appuntamento costituisce istanza rivolta all’Amministrazione ai sensi della disciplina generale sul procedimento e fa sorgere in capo a essa l’obbligo di provvedere. Ove il termine finale sia di novanta giorni dalla presentazione formale della domanda, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999, il termine per la fissazione dell’appuntamento, decorrente dalla diffida dell’interessato, non può che essere molto più breve, soccorrendo il riferimento analogico ai quindici giorni di cui all’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. L’inerzia della rappresentanza diplomatica integra pertanto silenzio inadempimento e giustifica la condanna a provvedere.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio. L’istanza risale al 21 settembre 2025 e aveva ad oggetto il rilascio del visto e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della relativa richiesta.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. Il ricorrente ha nuovamente sollecitato la convocazione presso la sede diplomatica competente con memoria depositata il 24 febbraio 2026. All’udienza camerale del 25 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dai presupposti dell’azione avverso il silenzio: l’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione e l’inerzia serbata oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. Nel caso di specie oggetto della pretesa è l’attivazione del procedimento per il rilascio del visto di ingresso.
Tale procedimento richiede anzitutto lo svolgimento di una fase preliminare, consistente nella fissazione di un appuntamento presso l’Ambasciata, in occasione del quale la richiesta di visto viene formalizzata. La fase preliminare rientra pienamente nel procedimento amministrativo ed è suscettibile di sindacato giurisdizionale, poiché altrimenti si creerebbe un diaframma tra Amministrazione e amministrati, sottratto a qualsiasi forma di pretesa giustiziabile. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 2819 del 2 aprile 2025. Diversamente, si vanificherebbe la disciplina sui termini procedimentali, a fronte di un comportamento costituente sostanzialmente una forma di arresto procedimentale.
Conferma di tale lettura è tratta dall’art. 9, par. 2, del regolamento (CE) n. 810/2009 (Codice Visti), secondo cui, nei casi in cui i richiedenti sono tenuti a chiedere un appuntamento, questo ha luogo di norma entro due settimane dalla richiesta. La disposizione, pur non immediatamente precettiva per la dizione “di norma” e benché il visto in questione sia nazionale e sottratto al Codice Visti, assume una rilevanza sistematica, confermando la piena rilevanza giuridica della scansione temporale dell’intero procedimento, compresa la fase prodromica all’appuntamento.
Il termine finale resta quello di novanta giorni dalla presentazione formale della domanda di visto, di cui all’art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 394/1999. Per la fissazione dell’appuntamento, invece, il termine decorre dalla diffida presentata dall’interessato e non può che essere molto più breve, soprattutto nella materia dei visti per motivi di studio, che attiene in primo luogo all’anno accademico in corso. Soccorre, a questo scopo, il riferimento analogico ai quindici giorni della richiamata previsione del Codice Visti.
La richiesta di fissazione di appuntamento si atteggia dunque quale istanza rivolta all’Amministrazione a norma della disciplina generale sul procedimento e appare idonea a far sorgere l’obbligo di provvedere. L’Amministrazione è rimasta tuttavia inerte, nonostante la nuova istanza di convocazione. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad a procedere alla convocazione con la massima sollecitudine e comunque non oltre venti giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della sentenza. All’eventuale nomina di un commissario ad acta si provvederà con separato provvedimento in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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