Nessun silenzio assenso sul condono senza integrale pagamento e documentazione completa (TAR Lazio n. 123 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso sull’istanza di condono edilizio si forma solo al concorrere della completezza documentale e del pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione, oneri concessori e costo di costruzione. La misura del contributo è determinata secondo le regole e i parametri vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, con applicazione del canone tempus regit actum. La riduzione per prima casa presuppone che il requisito sussista alla data prevista dalla legge, né può essere acquisito dall’avente causa dopo la scadenza del termine. La misura degli interessi di mora è fissata dalla legge e non è riconducibile a equità dal giudice. L’inutile decorso del tempo non determina prescrizione delle pretese quando l’incompletezza della domanda sia imputabile al privato.
Il Fatto
Il dante causa della ricorrente presentava nel 2004 istanza di condono per mutamento di destinazione d’uso di parte di un immobile. Nel 2005 la ricorrente chiedeva la voltura della domanda a proprio nome, dichiarando la residenza nell’immobile dal 2003. Il Comune, rilevata l’incompletezza della documentazione, ne chiedeva l’integrazione nel 2007; solo nel 2012 la ricorrente depositava parte di quanto richiesto, senza i bollettini comprovanti i versamenti.
Nel 2020 l’amministrazione notificava la determinazione delle somme a conguaglio per oblazione e oneri concessori. La ricorrente impugnava l’atto con sette motivi, poi integrati da motivi aggiunti avverso il diniego di autotutela, deducendo la formazione del titolo tacito, la prescrizione delle pretese, l’errore nel calcolo, il diritto alla riduzione prima casa e l’illegittimità degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente ricorso e motivi aggiunti, esaminando congiuntamente le censure perché tutte volte a contestare l’ammontare del dovuto. Il principio di partenza è che l’accoglimento tacito dell’istanza di condono richiede la completezza della documentazione necessaria all’istruttoria e il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di oblazione, diritti e oneri concessori.
Il giudice richiama l’art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, secondo l’interpretazione consolidata: perché si formi il titolo tacito occorrono i presupposti oggettivi e soggettivi del condono, il decorso del termine di ventiquattro mesi senza provvedimenti comunali e il pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio. La formula “tutte le somme eventualmente dovute” comprende oblazione, oneri concessori e costo di costruzione. Il Collegio richiama sul punto Consiglio di Stato, sez. VI, n. 10961 del 2022 e Consiglio di Stato, sez. II, n. 2320 del 2023.
Nel caso concreto le condizioni non sussistono. Il richiedente aveva autodeterminato una superficie inferiore a quella reale rilevata dal Comune, con inesatta individuazione della tipologia di abuso e conseguente errore nel calcolo di oblazione e oneri, versati in misura inferiore al dovuto. A ciò si aggiunge che non spettava alcuna riduzione prima casa: l’originario proprietario non aveva dichiarato alcunché in proposito e la ricorrente aveva attestato una residenza anteriore all’acquisto e all’abitabilità dell’immobile, all’epoca al grezzo. Il requisito non può essere integrato, dopo la scadenza del termine, dalla destinazione successivamente impressa dall’avente causa, poiché ciò consentirebbe di eludere i limiti di condonabilità tramite l’alienazione del bene (TAR Lazio n. 3244 del 2021).
Ne segue l’insussistenza del silenzio-assenso e di qualsiasi prescrizione sugli oneri o sugli interessi. Quanto al calcolo, il Collegio ribadisce che gli oneri concessori vanno determinati secondo le regole vigenti al momento del rilascio del titolo in sanatoria, in applicazione del canone tempus regit actum (Cons. Stato, sez. II, n. 9525 del 2023). Le censure sul calcolo sono generiche e non attaccano specificamente la rideterminazione comunale.
Infine, la misura del tasso d’interesse è stabilita dall’art. 39, comma 10, legge n. 724/1994, sicché è fuori luogo invocare un potere di riduzione a equità; il periodo rilevante è stato limitato al 2012 e l’importo non è imputabile all’amministrazione. Le contestazioni sulla rateizzazione sono divenute improcedibili perché la ricorrente ha ottenuto il pagamento dilazionato. La soccombenza giustifica la condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.