Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno (TAR Lazio n. 11755 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce silenzio-inadempimento illegittimo la mancata pronuncia dell’amministrazione sull’istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, quando siano decorsi i termini previsti dalla disciplina applicabile, ovvero il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990 e il termine specifico di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, stabilito dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, con eventuale estensione massima a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. L’accertamento della sussistenza dell’obbligo di provvedere non richiede la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale, ma soltanto la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcun pronunciamento.
Il Fatto
La ricorrente, in possesso di un certificato di specializzazione sul sostegno rilasciato da un’università spagnola, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza di riconoscimento del titolo ai sensi della direttiva 2013/55/CE. Decorso il termine di legge senza che l’amministrazione avesse concluso il procedimento, la ricorrente proponeva ricorso avverso il silenzio-inadempimento, deducendo l’impossibilità di inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
Il Ministero si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che per la configurabilità dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente che sia stata presentata una formale istanza e che sia decorso il relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’amministrazione.
Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultavano integrati: la domanda di riconoscimento era stata presentata in data 25 ottobre 2025 e l’amministrazione non si era pronunciata, violando sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia il termine specifico di cui all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per provvedere sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo poteva estendersi al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta di integrazioni ai sensi del comma 2 della medesima disposizione; nel caso di specie, l’amministrazione non aveva formulato alcuna richiesta di integrazione documentale.
Il Tribunale ha quindi rilevato l’inerzia del Ministero, perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio-inadempimento, e ha disposto che l’amministrazione provveda entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.
Nel portare a compimento il procedimento, l’amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022, che hanno definito la questione in materia di riconoscimento dei titoli professionali.
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Nota della Redazione
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