L’impugnazione del listino della concessionaria autostradale attira la competenza al TAR Lazio (TAR Lombardia n. 3924 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza. Ne consegue che, allorché unitamente ad atti aventi effetti limitati alla circoscrizione del tribunale periferico adito siano impugnati atti adottati dall’autorità centrale con effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma, non rilevando la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso. Lo spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un albergo nel Comune di Olgiate Olona, aveva richiesto alla società concessionaria di pubblicità il nulla osta per l’esposizione di insegne di esercizio in vista della viabilità autostradale A8 Milano-Varese. La concessionaria aveva concluso positivamente l’istruttoria, subordinando però il rilascio del nulla osta al pagamento di un importo determinato in applicazione del «Listino Insegne di Esercizio per l’anno 2023», pubblicato sul sito di Autostrade per l’Italia S.p.A.
La società aveva impugnato sia il provvedimento di conclusione positiva dell’istruttoria, limitatamente alla parte in cui richiedeva il pagamento, sia il listino pubblicato sul sito internet della concessionaria autostradale, deducendo tre motivi di ricorso incentrati sulla violazione del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione, nonché sull’eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. Le società intimate si erano costituite eccependo l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia, essendo la domanda annullatoria rivolta anche contro il listino, riferito all’intera rete autostradale nazionale gestita dalla concessionaria.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che tra gli atti impugnati è espressamente ricompreso il «Listino Insegne di Esercizio per l’anno 2023», adottato dalla società concessionaria del servizio di gestione della rete autostradale e avente ad oggetto la tabella con i corrispettivi per le istruttorie delle insegne di esercizio in vista delle tratte autostradali di propria competenza. Si tratta di un atto generale i cui effetti interessano larga parte del territorio nazionale e, dunque, un ambito territoriale non limitato alla Regione Lombardia.
Richiamato l’art. 13, comma 4-bis, cod. proc. amm., la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
Il Collegio ha quindi affermato il principio per cui, allorché unitamente ad atti aventi effetti limitati alla circoscrizione del tribunale periferico adito siano impugnati atti adottati dall’autorità centrale con effetti estesi all’intero territorio nazionale, il ricorso resta attratto nella competenza del TAR Lazio, sede di Roma. Non rileva, a tal fine, la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso, poiché tale questione riguarda il merito del gravame, mentre lo spostamento della competenza territoriale si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.
Sulla base di tali argomentazioni, il TAR Lombardia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice territorialmente competente il TAR Lazio, sede di Roma, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 15, comma 4, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura in rito della pronuncia.
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Nota della Redazione
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