Revoca della concessione del lotto per ritardi computati includendo sabato e domenica (Cons. Stato n. 5334 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel rapporto concessorio per la gestione del gioco del lotto il termine di versamento dei proventi è fissato dall’art. 30 del d.P.R. n. 303/1990, che impone il pagamento entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione. Nel computo del ritardo non può escludersi il sabato e la domenica, non prevedendo la disciplina di settore alcuna distinzione tra giornate feriali e festive, e potendo il versamento essere effettuato presso aziende di credito e uffici postali operanti tutti i giorni. Le circolari amministrative che disciplinano la revoca della concessione hanno natura di atti interni di indirizzo e non possono modificare la disciplina legale del termine. Il carattere fiduciario del rapporto giustifica la revoca in presenza di ritardi sistematici, che rendono il ricevitore inaffidabile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli revocava la concessione del gioco del lotto relativa a una ricevitoria, con incameramento del deposito cauzionale. La misura si fondava su sette tardivi versamenti dei proventi del gioco, superiori a tre giorni e di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali dell’esercizio, contestati in un arco temporale compreso tra il mese di maggio e il mese di novembre 2024.

La titolare impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso con sentenza in forma semplificata. Il giudice di primo grado riteneva che l’amministrazione avesse omesso un’adeguata istruttoria, non avendo considerato che, escluso dal computo il sabato e la domenica, per cinque dei sette ritardi contestati non si sarebbe integrata l’ipotesi dei quattro tardivi versamenti superiori a tre giorni lavorativi prevista dalle circolari richiamate nell’atto. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie preliminarmente l’eccezione, non scrutinata dal TAR, di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, estromettendolo dal giudizio perché estraneo all’adozione dei provvedimenti contestati.

Nel merito, il Collegio censura il criterio di ragionevolezza su cui poggia la sentenza impugnata. L’art. 30 del d.P.R. n. 303/1990 impone al raccoglitore di versare il saldo entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione e richiama l’art. 24 del medesimo d.P.R., che fissa la tempistica del versamento. La disciplina non opera alcuna distinzione, ai fini del computo del ritardo, tra giornate feriali e festive: ogni giorno successivo al termine è quindi computabile.

Il riferimento alle circolari n. 13386 del 2003 e n. 47846 del 2016 non muta il quadro. Esse costituiscono atti interni di indirizzo, destinati a garantire omogeneità delle prassi, e non possono modificare la disciplina legale del termine. L’inciso sui ritardi superiori a tre giorni lavorativi va letto in armonia con il dato letterale della norma, che ammette il pagamento presso aziende di credito e uffici postali operanti senza limiti di orario e tutti i giorni. Il gioco del lotto, inoltre, non conosce interruzioni nel fine settimana.

Il Collegio sottolinea la sistematicità dei ritardi contestati e il carattere fiduciario del rapporto concessorio: il concessionario riversa denaro pubblico e l’affidabilità del flusso finanziario è condizione del mantenimento della concessione. Richiamando la propria giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3195 del 2020, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 1790 del 2020 e Sez. IV, n. 4825 del 2019), si afferma che anche il solo ritardo nel pagamento legittima la revoca.

L’appello è dunque accolto, la sentenza di primo grado riformata e il ricorso introduttivo respinto. La novità delle questioni giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *