Spese di lite ridotte per serialità e minimi tariffari inderogabili (Cons. Stato n. 5347 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina delle spese processuali non è più retta dal vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari, abrogato dall’art. 9 d.l. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012. I parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, non vincolano il giudice a un minimo assoluto, ma costituiscono il termine di riferimento dal quale è possibile discostarsi con motivazione. In caso di scostamento apprezzabile e rilevante dai limiti di oscillazione, il giudice deve esplicitare i criteri seguiti. L’unico limite di legge resta l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta liquidazioni simboliche non consone al decoro della professionale. Una liquidazione ridotta per il solo carattere seriale del contenzioso, senza ulteriore argomentazione, è immotivata e lede l’effettività della tutela giurisdizionale, oltre che i principi di leale collaborazione.

Il Fatto

Il TAR per la Liguria accoglie il ricorso di primo grado proposto da un docente, ma liquida le spese di lite in soli 500,00 euro, richiamando il “carattere seriale della controversia”. La parte ricorrente, a mezzo di difensori antistatari, impugna la sentenza nella sola parte relativa alla refusione delle spese, ritenendo la somma simbolica e contraria al decoro professionale.

La questione arriva in appello perché la parte deduce la violazione dell’art. 2233 cod. civ., dell’art. 111 Cost., dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 91 c.p.c., oltre che dei parametri del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, chiedendo la condanna al pagamento di euro 1.189,00 oltre oneri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampio potere discrezionale del giudice di merito in materia di spese, che può spingersi fino alla compensazione per giusti motivi, ove sussistano le condizioni valutate con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto. Qualora però sia disposta la condanna, occorre fare riferimento ai parametri generali del D.M. n. 55/2014 e alle tabelle allegate, i cui valori medi possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento.

La Corte ricostruisce il quadro ordinamentale: il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato dall’art. 9, primo comma, legge n. 27/2012; la legge n. 247/2012 ha affermato che il compenso è di regola pattuito per iscritto e, in mancanza, è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri ministeriali. Da ciò il Collegio trae la conseguenza che non sussiste più il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari: i parametri vanno tenuti come riferimento, ma il giudice può discostarsene motivatamente.

Il passaggio centrale riguarda la gerarchia delle fonti. Le previsioni dei decreti ministeriali richiamate dall’appellante vanno lette in senso conforme alle disposizioni primarie in materia di libertà e concorrenza, di cui agli artt. 2, 3, secondo comma, e 41 Cost. Un atto amministrativo di contenuto normativo di secondo grado non può vincolare il giudice oltre le previgenti previsioni di legge. Resta fermo, quale unico limite normativo, l’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude le liquidazioni simboliche.

Il Collegio esprime però piena adesione al principio della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Cass. sez. I n. 7844 del 2025) sul sistema dei parametri, pur concludendo in senso diverso sul piano dell’inderogabilità. Osserva che, in caso di scostamento rilevante dalle tabelle, il giudice deve indicare i criteri seguiti: la liquidazione impugnata, ridotta per il solo “carattere seriale”, risulta immotivata e non congrua.

Tale immotivata riduzione appare suscettibile di intaccare l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE. La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione: al contrario, aggrava la responsabilità dell’amministrazione che persevera in un contegno riconosciuto illegittimo, in violazione del principio di leale collaborazione di cui alla legge n. 241/1990. L’appello è quindi accolto in parte, con nuova liquidazione delle spese del primo grado in euro 800,00 e distrazione in favore dei difensori antistatari; le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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