Carta docente, obbligo di accredito della somma e nomina del commissario ad acta (TAR Veneto n. 1632 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito della somma sulla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. In caso di inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’adempimento nel termine di sessanta giorni e nomina sin da ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, con facoltà di delega e subdelega.
Il Fatto
Una docente aveva ottenuto dal Tribunale di Vicenza, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.500,00. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata in forma esecutiva all’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 senza che il Ministero avesse ottemperato, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Veneto ha ritenuto il ricorso ammissibile, avuto riguardo all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda e alla regolare notifica della stessa all’Amministrazione, nonché al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio ha ricordato che l’azione di ottemperanza è prevista per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi al giudicato e che la sentenza del giudice ordinario rientra tra i titoli azionabili ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
Il ricorso è stato accolto in quanto l’Amministrazione intimata non si è costituita e non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’accredito della somma sulla Carta docente della ricorrente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha altresì nominato un commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, o suo delegato, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente in caso di vana scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato infine condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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