Inammissibile l’istanza di revoca della confisca meramente reiterativa (Cass. pen. Sez. VII n. 76 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di revoca della confisca proposta al giudice dell’esecuzione è inammissibile, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., quando costituisca mera riproposizione di una precedente richiesta, basata sui medesimi elementi e sulle medesime valutazioni, già rigettata. Il ricorso per cassazione che non si confronti con il rilievo del carattere oggettivamente reiterativo dell’istanza e non alleghi sopravvenienze nuove è affetto da manifesta infondatezza. La mancata riunione di procedimenti aventi il medesimo oggetto non assume rilievo decisivo se il ricorrente non ne illustri l’incidenza concreta sul merito.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente impugna davanti alla Cassazione l’ordinanza con cui la Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile un’istanza di revoca della confisca di somme di denaro, disposta con sentenza del 5.4.2022. La declaratoria era stata adottata ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., avendo il giudice dell’esecuzione qualificato l’istanza come mera riproposizione di una precedente richiesta identica, fondata sui medesimi elementi, già rigettata con ordinanza del 27.10.2023.
Il ricorso si articola in due motivi. Il primo lamenta che i due procedimenti, aventi ad oggetto il medesimo incidente di esecuzione, non siano stati riuniti. Il secondo denuncia un vizio di motivazione, sostanzialmente perché i buoni postali confiscati sarebbero appartenuti a soggetto estraneo al processo e perché l’estinzione del reato per morte del reo avrebbe dovuto inibire l’applicazione della misura di sicurezza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dal rilievo centrale già espresso dal giudice dell’esecuzione: l’istanza di revoca riproduceva pedissequamente una richiesta precedente, basata sugli stessi elementi e sulle stesse valutazioni, già esitata negativamente. È questo il presupposto che legittima la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Il primo motivo di ricorso, osserva la Corte, non confuta affatto tale ragione. Anzi la avvalora, perché sostiene che la Corte d’Appello avrebbe dovuto riunire i due procedimenti proprio in quanto aventi il medesimo oggetto. Il ricorrente non spiega però quale rilievo decisivo la riunione avrebbe avuto sul merito della decisione.
Da qui la conseguenza sul secondo motivo. La doglianza di merito, relativa all’appartenenza dei buoni postali a soggetto estraneo e all’effetto della morte del reo sull’applicazione della misura di sicurezza, resta travolta dal mancato superamento della declaratoria di inammissibilità del giudice dell’esecuzione.
Il ricorso è dunque inammissibile per manifesta infondatezza: le deduzioni non si confrontano con il carattere oggettivamente reiterativo dell’istanza precedente e non rappresentano sopravvenienze nuove idonee a giustificare una nuova pronuncia. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.