Recidiva ex art. 99 c.p. tra riprovevolezza e pericolosità concreta (Cass. pen. Sez. 7 n. 5103 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una contestazione della recidiva ai sensi di uno dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e all’eventuale occasionalità della ricaduta. L’obbligo motivazionale non richiede, tuttavia, un esame analitico di tutti i parametri individualizzanti, essendo sufficiente che il giudice dia conto di quelli che, nel caso concreto, risultano decisivi per la verifica della perdurante inclinazione al delitto.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato in sede di merito per il reato di rapina, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna. Con i primi due motivi deduceva la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, sostenendo che la condanna fosse fondata sulle inattendibili dichiarazioni della persona offesa e sul riconoscimento fotografico dell’imputato. Con il terzo motivo, lamentava la mancata disapplicazione della recidiva reiterata contestata ai sensi dell’art. 99 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi di ricorso, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente condotto il vaglio del portato dichiarativo della persona offesa sotto il profilo intrinseco ed estrinseco. La valutazione di attendibilità non risultava inficiata dalle difficoltà linguistiche dichiarate dal ricorrente, mentre l’elemento di riscontro era stato individuato nell’auto utilizzata per commettere la rapina, effettivamente intestata all’imputato.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010, secondo cui la contestazione della recidiva impone al giudice una verifica concreta della riprovevolezza della condotta e della pericolosità sociale dell’autore, alla luce di parametri quali la natura dei reati, il tipo di devianza, la qualità e il grado di offensività dei comportamenti, la distanza temporale tra i fatti e l’eventuale occasionalità della ricaduta.

Nel caso di specie, il giudice di merito aveva fatto leva sulla tipologia dei pregressi precedenti penali, sull’intervallo temporale tra questi e i reati oggetto di giudizio e sulla ripetuta ricaduta nell’illecito successiva alle carcerazioni. Tali elementi, ha osservato la Cassazione, erano stati ritenuti indicativi di una perdurante inclinazione al delitto, valutata quale fattore criminogeno nella commissione del reato. La verifica operata dalla Corte territoriale risultava quindi coerente con il parametro normativo, non essendo necessaria una motivazione che esamini analiticamente tutti i criteri individualizzanti quando quelli considerati siano sufficienti a sostenere la decisione.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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