Ricorso in cassazione avverso proroga 41-bis ammesso solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. VII n. 74 del 02.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di applicazione e proroga del regime detentivo differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza è ammesso, a norma del comma 2-sexies della stessa disposizione, esclusivamente per violazione di legge. Il controllo di legittimità si estende all’inosservanza di specifiche disposizioni sostanziali e processuali e alla mancanza di motivazione, integrata quando l’apparato giustificativo sia graficamente assente, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, meramente apparente o inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi, oppure quando non affronti le tematiche poste col reclamo. Resta invece escluso che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il difensore di un condannato sottoposto a regime differenziato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in data 18.04.2024, ha rigettato il reclamo contro il decreto ministeriale di proroga del regime.

Con unico motivo si deduce la violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per omessa motivazione su due elementi: le plurime dichiarazioni di dissociazione rese dal condannato al criminologo del carcere e il verbale di interrogatorio di un collaboratore di giustizia, secondo cui il ricorrente non era “uomo d’onore”.

La Motivazione della Corte

La Corte preliminarmente delimita l’ambito del proprio sindacato. Richiamando il precedente Sez. 1, n. 18434 del 23/4/2021, osserva che il comma 2-sexies dell’art. 41-bis ord. pen. consente il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale solo per violazione di legge.

Tale limitazione va intesa nel senso che il controllo è esteso, oltre che all’inosservanza di specifiche disposizioni sostanziali e processuali, alla mancanza di motivazione: quella graficamente assente o quella in cui l’apparato giustificativo sia privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o inidoneo a rendere comprensibile la ratio decidendi, oppure ancora quando non si affrontino le tematiche poste col reclamo, sostanzialmente eluse.

È invece da escludere che la violazione di legge possa ricomprendere il vizio di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità in materia di applicazione o proroga del regime differenziato.

Quanto alla dedotta dissociazione, l’ordinanza impugnata dà espressamente atto che dall’osservazione penitenziaria il condannato non ha mai fatto registrare indizi di resipiscenza né segni di dissociazione. Il ricorso, sulle dichiarazioni rese al criminologo, non precisa se fossero state messe a disposizione del Tribunale e non è pertanto autosufficiente sul punto.

Quanto alle dichiarazioni del collaboratore, il Tribunale richiama diffusamente le condanne a carico del ricorrente per partecipazione ad associazione di tipo mafioso e per numerosi fatti gravissimi di sangue. A fronte di tale rilievo, la motivazione non può ritenersi elusa o incompleta in ordine al generico riferimento a una decontestualizzata dichiarazione, attinente più alla fase di cognizione che a quella di esecuzione della pena.

Le doglianze difensive ineriscono dunque, in definitiva, a vizi di motivazione per un’impugnazione ammessa solo per violazione di legge. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto proposto per motivi diversi da quelli consentiti. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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