Revoca della domanda di trasferimento e doppio termine nel piano di mobilità (Cons. Stato n. 3390 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di mobilità a domanda del personale della Polizia penitenziaria, le previsioni dell’art. 6 del P.C.D. 6 agosto 2021 — che al comma 1 riconosce la facoltà di revoca entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva e al comma 2 impone all’amministrazione, nell’imminenza dei piani di mobilità, di dare previo avviso e di concedere un termine non superiore a 30 giorni per la revoca — non ostano a che, quando le verifiche per l’apprestamento dei piani si concludano in concomitanza con la pubblicazione della graduatoria, sia fissato un solo termine, anche inferiore a 30 giorni, purché congruo. In tale ipotesi di sovrapposizione, il comma 2 assume valore assorbente del comma 1, assolvendo in via esclusiva alla finalità garantistica della procedura, in applicazione dei principi di buona amministrazione, ragionevolezza e proporzionalità. Il cosiddetto doppio termine trova spazio solo quando i due momenti procedimentali siano distanziati nel tempo.
Il Fatto
L’appellante, assistente capo di polizia penitenziaria, aveva partecipato all’interpello nazionale per la mobilità a domanda indetto per l’anno 2023, indicando più sedi tra cui Arienzo, Cassino e Vasto. Nella graduatoria definitiva del 29 maggio 2024 risultava collocato al 69° posto per Arienzo, al 26° per Cassino e al 14° per Vasto. Il giorno successivo presentava istanza di revoca parziale limitata alla sede di Cassino, omettendo di revocare anche Vasto.
Con decreto del 25 giugno 2024 il Ministero della Giustizia approvava il piano di mobilità e disponeva il trasferimento dell’interessato presso la casa circondariale di Vasto. L’istanza di revoca del trasferimento, presentata il 27 giugno 2024, veniva rigettata. Il TAR Lazio, Sezione Quinta, respingeva il ricorso; l’interessato proponeva appello, deducendo la violazione dell’art. 6 del P.C.D. 6 agosto 2021 e del punto 5 della circolare esplicativa per l’omesso doppio termine di revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare due questioni. Dichiara inammissibile la memoria difensiva depositata il 20 aprile 2026, perché tardiva rispetto al termine di trenta giorni liberi prima dell’udienza sancito dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. Rileva poi che il provvedimento impugnato non ha mai avuto concreta attuazione, essendo l’esecuzione differita fino al 19 agosto 2025 e l’interessato essendo stato successivamente ritrasferito a Treviso con provvedimento del 1° ottobre 2025; dubita quindi dell’interesse alla decisione, ma procede allo scrutinio in assenza di espressa dichiarazione di parte.
Nel merito la Corte condivide la decisione del TAR. Il comma 1 dell’art. 6 del P.C.D. non è applicabile quando, per le cadenze veloci della procedura, si passi direttamente dalla graduatoria al piano di mobilità: in tal caso opera il solo comma 2, che finisce per avere valore assorbente. Il primo termine risponde a una facoltà automatica dei soggetti inclusi in graduatoria nelle more dell’adozione del piano; il secondo è oggetto di concessione specifica dell’amministrazione. Il doppio termine ha ragione d’essere solo quando i due momenti siano separati nel tempo, sì da consentire una rivalutazione della domanda.
La Corte trae conferma da una lettura sistematica e costituzionalmente orientata: la nuova versione del P.C.D. del 10 gennaio 2026 prevede ormai un unico termine, non superiore a 20 giorni, al momento del piano di mobilità. Nel caso concreto, la nota ministeriale del 27 maggio 2024, con cui era stata pubblicata la graduatoria definitiva, costituiva essa stessa avviso al personale e richiamava espressamente l’imminenza del piano, indicando la facoltà di revoca. L’appellante aveva quindi concretamente esercitato la revoca parziale, controfirmando la scheda punteggio il 29 maggio 2024, e non aveva revocato la sede di Vasto nei termini concessi. La censura è pertanto infondata.
Quanto al precedente di Sezione richiamato dall’appellante, la Corte lo ritiene non rilevante, trattandosi di sentenza in rito contenente un mero obiter dictum, resa in un giudizio in cui l’amministrazione non si era difesa nel merito. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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