Il piano paesistico prevale sul parere negativo della Soprintendenza (TAR Abruzzo n. 141 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Qualora l’area oggetto di un piano di lottizzazione ricada, secondo il piano paesistico regionale, nella categoria della trasformazione a regime ordinario (nella specie art. 4, lett. D, del P.R.P. Abruzzo), le previsioni dello strumento urbanistico generale e di dettaglio assumono valore conformativo anche per l’attività consultiva della Soprintendenza. Il parere negativo di quest’ultima è illegittimo quando non operi alcun raffronto con la strumentazione urbanistica vigente e si fondi su affermazioni generiche, in contraddizione con lo stato dei luoghi. Il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non sostituisce gli apprezzamenti dell’amministrazione, ma ne verifica l’attendibilità sotto il profilo della correttezza del criterio tecnico e dell’iter procedimentale applicativo.

Il Fatto

La società ricorrente presentava al Comune di Alba Adriatica un Progetto di Riqualificazione di un’area già destinata a campeggio, da attuarsi mediante piano di lottizzazione del Comparto 5 del Settore B degli interventi di nuovo impianto urbano. Il progetto veniva adottato dalla Giunta comunale; nel corso della Conferenza di Servizi la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio esprimeva parere negativo.

Con deliberazione di Giunta la stessa amministrazione disponeva di non approvare definitivamente il progetto. La società impugnava la delibera, il verbale della Conferenza di Servizi e il parere soprintendizio, deducendo la violazione delle norme tecniche del piano paesistico regionale e dell’art. 146, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004, oltre al difetto di motivazione e all’eccesso di potere. Il TAR respingeva la domanda cautelare per assenza di periculum in mora; il Consiglio di Stato riformava l’ordinanza ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il collegio accoglie nel merito il ricorso. L’area interessata è regolata dall’art. 4, lett. D, del P.R.P., che demanda la trasformazione delle zone ivi individuate alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari, non essendosi evidenziati valori meritevoli di protezione. Il P.R.G. comunale, approvato con il parere favorevole dei Beni Ambientali del 1987, prevede sette interventi di nuovo impianto urbano da attuare mediante lottizzazioni comportanti la cessione gratuita del 65% delle aree.

Il piano paesistico regionale è strumento idoneo a comprimere le potestà discrezionali della Soprintendenza, il cui parere deve essere reso nel rispetto delle previsioni della pianificazione generale e di dettaglio. Tale regola garantisce la prevedibilità dell’azione amministrativa, come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 2 del 2005, e trova espressione anche nell’art. 146, quinto comma, d.lgs. n. 42/2004. Sottoposta l’area al regime di trasformazione ordinario, la regolamentazione urbanistica assume valore conformativo anche per l’attività consultiva.

Il TAR non ignora che le valutazioni della Soprintendenza siano connotate da discrezionalità tecnica e censurabili solo per difetto assoluto di motivazione, mancata considerazione di circostanze di fatto o manifesta illogicità. Ritiene però che nel caso concreto sussistano gli estremi dell’illegittimità. Muovendo da Cons. Stato, Sez. IV, n. 601 del 1999, il sindacato giurisdizionale può verificare direttamente l’attendibilità delle operazioni tecniche quanto a correttezza del criterio e iter applicativo; non è l’opinabilità a giustificare la sostituzione, ma l’inattendibilità per insufficienza del criterio o vizio del procedimento.

La motivazione del parere recepito contiene affermazioni di principio generiche e valutazioni in contraddizione con lo stato dei luoghi: l’area dista circa cinquecento metri dal lungomare ed è circondata da edifici che impediscono la veduta della costa e delle alture. La Soprintendenza avrebbe dovuto chiarire quale quadro naturale sarebbe inciso, quale punto di osservazione pubblico rilevi e le ragioni per cui gli edifici deturperebbero il contesto nonostante la forte urbanizzazione. Manca, in definitiva, qualsiasi raffronto con la strumentazione urbanistica: la discrezionalità tecnica deve svolgersi entro un perimetro tracciato dalle disposizioni pianificatorie, che non possono essere ignorate sic et simpliciter.

Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti impugnati annullati per quanto di interesse. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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