Revoca in esecuzione della sospensione condizionale per causa ostativa ignota al giudice (Cass. pen. Sez. VII n. 26834 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca, in sede esecutiva, della sospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello non investito dell’impugnazione sul punto. A quest’ultimo è precluso il potere di revoca d’ufficio, in ossequio al principio devolutivo, non avendo egli espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita. La revoca non viola il ne bis in idem né il giudicato sostanziale, operando sul diverso piano dell’esecuzione.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al ricorrente con sentenza del medesimo Tribunale, poi confermata in appello e divenuta irrevocabile.
Il provvedimento di revoca trae origine dall’esistenza, già al momento della concessione del beneficio, di una causa ostativa non nota al giudice della cognizione. Il condannato ricorre per cassazione deducendo violazione di legge con riferimento agli artt. 164, 168 e 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., lamentando lesione del ne bis in idem, del giudicato sostanziale e dei principi di affidamento, buona fede, proporzionalità e adeguatezza della sanzione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. I motivi si fondano su tesi che contrastano tanto con il dato normativo testuale, quanto con gli enunciati ermeneutici consolidati della giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio richiama il dictum delle Sezioni Unite n. 36460 del 30.05.2024, secondo cui è legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado, pur se nota a quello d’appello.
La ragione è processuale: il giudice dell’impugnazione, non investito sul punto, non può revocare d’ufficio il beneficio, perché il principio devolutivo glielo preclude. Ne consegue che egli non ha espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita, e la causa ostativa resta priva di scrutinio.
Su questo presupposto la revoca in executivis non collide con il giudicato sostanziale né con il ne bis in idem: essa non rinnova il giudizio di cognizione, ma rimuove un beneficio concesso in presenza di un impedimento di legge. Le censure difensive, fondate su una lettura opposta, risultano quindi prive di pregio.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 164 c.p.p. – Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio
- Art. 168 c.p.p. – Relazione di notificazione
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 674 c.p.p. – Revoca di altri provvedimenti