Revoca finanziamento per inadempienza beneficiario e difetto giurisdizione giudice amministrativo (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 204 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca sia fondata sull’accertamento di un inadempimento del beneficiario agli obblighi cui la legge o l’atto di concessione subordinano l’erogazione del contributo. In tale ipotesi, infatti, l’amministrazione non esercita poteri autoritativi né sindaca l’interesse pubblico, ma fa valere la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione: la posizione del privato è di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. La giurisdizione amministrativa resta invece ferma quando la revoca consegua all’esercizio di poteri di autotutela, per illegittimità o per originario contrasto con l’interesse pubblico, oppure quando occorra sindacare l’apprezzamento discrezionale su an, quid e quomodo dell’erogazione.

Il Fatto

Un’impresa individuale aveva ottenuto dalla Regione, per il tramite del Comune, un finanziamento destinato al ristoro dei danni subiti in seguito a eventi calamitosi. In sede di rendicontazione la beneficiaria aveva documentato l’acquisto di una vettura, sostenendo che tale spesa serviva all’immediata ripresa dell’attività economica e produttiva.

Il Comune, sulla base di una nota regionale, ha revocato il contributo rilevando che l’acquisto era avvenuto a distanza di oltre due anni dall’evento e non era dunque servito alla ripresa immediata dell’attività. La ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR la nota regionale, la comunicazione ex art. 7 l. n. 241/1990 e il decreto di revoca, deducendo l’errata applicazione della disciplina del contributo, il difetto di motivazione e di istruttoria e il travisamento dei fatti. Comune e Regione hanno eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. L’art. 3, comma 8, lett. f), dell’Allegato C al d.C.R. n. 3/2021 esclude dal contributo i danni ai beni mobili registrati, salvo che per le finalità di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), dell’O.C.D.P.C. n. 674/2020, ossia per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Il decreto di revoca non è espressivo di poteri autoritativi né involge posizioni di interesse legittimo. Esso attiene alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione ed è ascrivibile al genus degli atti c.d. paritetici, adottati dall’amministrazione a seguito di irregolarità o inadempimenti del beneficiario.

La ricorrente è quindi titolare di un diritto soggettivo, tutelabile dinanzi al giudice ordinario. Il Collegio richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la giurisdizione si determina sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, cioè della natura della posizione dedotta in giudizio.

Viene richiamato il principio per cui la controversia sulla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico determinata dall’inadempimento del privato beneficiario rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, quando la contestazione faccia esclusivo riferimento alle inadempienze del percettore senza coinvolgere l’apprezzamento discrezionale del concedente. La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando occorra sindacare il corretto esercizio della ponderazione degli interessi o quando la revoca consegua a illegittimità o a originario contrasto con il pubblico interesse.

Nel caso concreto la revoca è motivata dal mancato rispetto delle condizioni di erogazione, sicché il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 9 e 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Le spese sono compensate. Il Collegio dà atto che il processo può essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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