Annullamento in autotutela di gara pubblica: rinvio al merito senza pronuncia cautelare (TAR Abruzzo n. 28 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può omettere ogni pronuncia sulla domanda di sospensione quando ritenga che la fissazione dell’udienza pubblica di merito, in data ravvicinata, sia idonea a soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della parte ricorrente. In tal caso, la mancata adozione di una misura cautelare non integra una soccombenza virtuale, con conseguente compensazione delle spese di lite della fase. L’ordinanza che fissa l’udienza pubblica è eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria del lotto 1 della gara europea a procedura aperta per l’affidamento quinquennale dei servizi integrati per la gestione, manutenzione e collaudo di sistemi e apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie Regionali di Abruzzo e Molise, impugnava la determinazione con cui l’AREACOM aveva disposto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione. Contestualmente, la società domandava la declaratoria di inefficacia dei contratti ponte eventualmente stipulati e il risarcimento del danno in forma specifica, mediante aggiudicazione del lotto, ovvero per equivalente. L’AREACOM si costituiva in giudizio; le altre amministrazioni e le società controinteressate non si costituivano.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che le esigenze di tutela della parte ricorrente potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la trattazione del merito nella pubblica udienza, fissata al 25 marzo 2026. La decisione si fonda sull’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., che consente al giudice di rinviare la causa al merito quando la domanda cautelare non richieda una pronuncia immediata. Il Collegio ha precisato che la mancata decisione cautelare non consente di individuare un’effettiva soccombenza, con conseguente compensazione delle spese di lite della fase tra le parti.
La scelta di non pronunciarsi sulla domanda cautelare risponde a una valutazione di prossimità dell’udienza di merito, tale da rendere superfluo l’esame dell’fumus boni iuris e del periculum in mora. La fissazione dell’udienza pubblica in data ravvicinata garantisce, infatti, una tutela piena e satisfattiva della posizione giuridica della ricorrente, senza necessità di interventi provvisori.
L’ordinanza, nel dispositivo, dispone che la stessa sia eseguita dall’Amministrazione e depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti. La decisione, adottata in camera di consiglio, assume così i caratteri propri di un provvedimento ordinatorio volto a definire i tempi processuali della controversia.
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Nota della Redazione
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