L’esclusione dalla selezione non esclude l’accesso difensivo ai curricula della controinteressata (TAR Liguria n. 114 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione da una procedura selettiva interna non determina il difetto di legittimazione all’accesso documentale difensivo, ma ne costituisce anzi il presupposto, ove la documentazione richiesta sia strumentale alla proposizione di un’azione giudiziaria, anche dinanzi al giudice ordinario, per la tutela della perdita di chance. L’interesse ostensivo si estende al curriculum formativo e professionale del candidato risultato vincitore, funzionale alla comparazione, con esclusione degli eventuali dati sensibili e ultrasensibili ai sensi dell’art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE. È invece inammissibile il ricorso ex art. 116 C.p.a. laddove l’amministrazione abbia già integrato l’ostensione degli atti richiesti prima della notifica del gravame.
Il Fatto
Un dipendente di un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, escluso da una selezione interna per l’assegnazione di un incarico di responsabile di Struttura Semplice, presentava una serie di istanze di accesso documentale relative alla procedura. Dopo il diniego opposto dall’amministrazione sull’ultima istanza, concernente la documentazione presentata dalla candidata risultata vincitrice e i pareri resi dal direttore della Unità Operativa, il dipendente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 C.p.a. avverso il diniego e per l’accertamento del diritto all’ostensione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha dapprima scrutinato l’eccezione pregiudiziale di difetto di interesse sollevata dall’amministrazione, fondata sull’assunto che l’esclusione dalla selezione priverebbe il richiedente di qualsivoglia legittimazione. L’eccezione è stata ritenuta solo parzialmente fondata: il ricorso è stato dichiarato inammissibile limitatamente agli atti di indizione della procedura, già integralmente esibiti prima della notifica del ricorso, con conseguente cessazione della materia dell’interesse su tale specifico punto.
Quanto alla restante documentazione, il Collegio ha escluso che l’esclusione dalla selezione possa essere dirimente. L’interesse difensivo del richiedente non si esaurisce nella contestazione dei limiti di accesso alla selezione, ma si proietta verso la possibilità di ottenere tutela per perdita di chance, che presuppone la verifica delle possibilità di assegnazione dell’incarico tramite la comparazione dei curricula del ricorrente e della controinteressata.
Il Collegio ha quindi affermato la sussistenza del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende tutelare: l’esclusione dalla procedura, lungi dall’escludere l’interesse ostensivo, ne rappresenta il presupposto logico-giuridico. La tutela giurisdizionale prospettata riguarderebbe innanzitutto proprio tale profilo di esclusione. Ha inoltre precisato che, trattandosi di selezioni meramente interne e di atti organizzativi di aziende sanitarie, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, richiamando a conforto il proprio precedente di cui alla sentenza n. 61 del 2026.
Il diritto di accesso è stato conseguentemente riconosciuto con riferimento alle due note relative al parere sulla candidatura e agli atti concernenti i titoli formativi e professionali della controinteressata, con l’espresso limite dell’oscuramento degli eventuali dati sensibili e ultrasensibili ex art. 9 del Regolamento n. 2016/679/UE. L’amministrazione è stata condannata all’ostensione entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, con spese di lite liquidate in euro 1.000, compensate per la metà in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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