Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali del figlio convivente (TAR Lazio n. 12243 del 04.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 costituisce espressione di un potere sovrano e altamente discrezionale, il cui esercizio presuppone che nessun dubbio o ombra di inaffidabilità sussista circa la piena adesione del richiedente ai valori costituzionali. Il giudizio prognostico dell’Amministrazione è globale e sintetico: esso non valuta atomisticamente i singoli elementi istruttori, ma li considera nel loro complesso, potendo attribuire rilevanza ostativa anche ai comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado conviventi, quali indicatori dell’effettiva integrazione del nucleo familiare. La stabile occupazione e l’inserimento sociale del richiedente costituiscono requisiti ordinari, meri prerequisiti per la concessione dello status, non titoli a un esito favorevole.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, presentava in data 10.08.2021 istanza per la concessione della cittadinanza italiana. Con decreto del 24.12.2024, il Ministero dell’Interno rigettava la domanda, ritenendo ostativi gli elementi pregiudizievoli di natura penale emersi a carico della richiedente e del figlio convivente.

Avverso il diniego la ricorrente insorgeva, deducendo violazione degli artt. 3, 27 e 97 Cost. e vizi di eccesso di potere, difetto di motivazione e carenza di istruttoria. Contestava la rilevanza ostativa delle condotte del figlio, asseritamente non più convivente, e della propria condanna risalente per un reato minore, sostenendo il raggiungimento di un elevato livello di integrazione sociale e lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, confermando la legittimità del diniego. Ha innanzitutto rilevato che l’Amministrazione aveva correttamente seguito il contraddittorio procedimentale ex art. 10-bis legge n. 241/1990, esaminando le osservazioni presentate dall’interessata e motivando circa la ritenuta persistente convivenza con il figlio sulla base delle risultanze anagrafiche.

Quanto al merito, il TAR ha affermato che gli elementi di controindicazione devono essere valutati non nel loro valore isolato ma nel complesso dei loro reciproci rapporti, trattandosi di indicatori per apprezzare la complessiva assimilazione dei valori dell’ordinamento. La natura discrezionale del provvedimento di concessione consente all’Amministrazione di considerare tutti gli aspetti indicativi dell’effettiva integrazione dell’istante, inclusi i comportamenti penalmente rilevanti dei familiari di primo grado, sintomatici dell’integrazione del nucleo in cui vive.

La Corte ha precisato che non emerge contrasto con il principio della responsabilità personale, non applicandosi categorie logiche di origine penalistica: la stabilità del legame parentale e affettivo potrebbe indurre l’interessato ad agevolare, anche solo per ragioni affettive, comportamenti contrari all’ordinamento. Inoltre, la valutazione negativa è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza dopo un anno, una volta mutate le condizioni oggettive.

Quanto al profilo attinente alla condanna della ricorrente per violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, il Collegio ha ritenuto che la stessa, specie se valutata congiuntamente alla pluralità di condotte censurabili del figlio, sia stata legittimamente ponderata nell’ambito del giudizio prognostico complessivo. Lo stabile inserimento sociale ed economico rappresenta solo il presupposto ordinario per conservare il titolo di soggiorno, non già un titolo alla concessione della cittadinanza, che esige l’assenza di ogni dubbio di inaffidabilità del richiedente con valutazione anche prospettica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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