Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e penalità di mora (TAR Campania n. 2219 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario e non opposto, divenuto esecutivo, assume valore conformativo-ordinatorio nei confronti della pubblica amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, la persistente inerzia legittima il ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. È pertanto dovuto l’ordine di esecuzione, la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali.
Il Fatto
Una società, già titolare di un credito per corrispettivi di prestazioni rese, otteneva dal Tribunale di Napoli un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto a un’azienda sanitaria locale il pagamento di una somma, oltre interessi legali e spese della procedura monitoria. L’amministrazione non proponeva opposizione e il decreto veniva dichiarato esecutivo.
Il decreto era poi notificato ai fini dell’esecuzione e decorreva invano il termine dilatorio di 120 giorni. Nel frattempo interveniva il fallimento della creditrice. A fronte della persistente inottemperanza, la curatela proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’esecuzione del titolo e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta nonché la condanna della debitrice al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal valore del titolo azionato. Il decreto ingiuntivo del giudice ordinario, non opposto, esplica un immediato effetto conformativo-ordinatorio nei confronti dell’amministrazione intimata. Questa è dunque tenuta a conformarsi al decisum ed è gravata di un obbligo il cui contenuto consiste nel far conseguire concretamente il bene della vita già riconosciuto dal giudice civile.
Il Collegio verifica poi i presupposti processuali dell’ottemperanza. Il decreto è stato dichiarato esecutivo, è stato notificato dalla curatela ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96. Non risulta che l’amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è accolto. Viene ordinato all’azienda sanitaria di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore. Il termine è posto a garanzia dell’effettività della tutela e della certezza del momento di decorrenza degli ulteriori effetti.
Il Tribunale dispone sin d’ora, per il caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Napoli con facoltà di delega a un funzionario competente, affinché agisca in sostituzione della debitrice compiendo tutti gli atti necessari al pagamento. Le spese dell’eventuale funzione commissariale sono poste a carico dell’amministrazione intimata.
È accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. pl., n. 8 del 2021. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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