Incompetenza dello SUAP nel permesso di costruire per ampliamento turistico-ricettivo (TAR Liguria n. 1034 del 21.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire rilasciato per l’ampliamento di un insediamento turistico-ricettivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 10/2012 è viziato da incompetenza quando il procedimento non sia stato incardinato presso lo sportello unico per le attività produttive, unico organo abilitato a condurre il procedimento unitario e ad emanare il provvedimento conclusivo. Il vizio ha natura sostanziale e non è emendabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Per i terzi che impugnino un titolo edilizio censurandone il contenuto specifico, il termine di impugnazione decorre dal completamento delle opere o dalla loro percepibile consistenza, non dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa ricettiva otteneva dal Comune il permesso di costruire per la sopraelevazione di un immobile finalizzata alla realizzazione di due camere con servizi, in ampliamento dell’attività di affittacamere ex art. 12 della L.R. n. 10/2012. Il vicino proprietario di un’unità immobiliare limitrofa impugnava il titolo e gli atti presupposti, deducendo la violazione dei limiti volumetrici e di altezza previsti per la zona, l’incompetenza dell’ufficio che aveva rilasciato il permesso e la mancata assunzione degli oneri di urbanizzazione.
Proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’Amministrazione si opponeva e il ricorrente trasportava il giudizio dinanzi al TAR. Il Comune e il controinteressato eccepivano la tardività dell’impugnativa e il difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, ha ricordato il consolidato principio per cui, quando si censura il contenuto del titolo e non la sua stessa esistenza, il termine decorre dal completamento dei lavori o dal momento in cui l’intervento sia divenuto percepibile nella sua consistenza, non già dall’avviso di rilascio all’albo pretorio. Nel caso di specie i motivi di ricorso concernevano profili non apprezzabili con il solo avvio del cantiere, sicché l’impugnativa proposta entro centoventi giorni dall’ostensione degli atti era tempestiva. Quanto all’interesse, la mancanza della convenzione per gli oneri di urbanizzazione configurava una lesione concreta delle condizioni di vivibilità e del valore della proprietà del vicino.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la fondatezza delle censure relative all’applicabilità dell’art. 12 della L.R. n. 10/2012: il fabbricato ricadeva in zona “C” e non in zona “B”, come risultava dal certificato di destinazione urbanistica, essendo irrilevante l’erronea indicazione della zona contenuta nel permesso di costruire, qualificata come mero lapsus calami. Ne conseguiva l’inapplicabilità del limite del 10% di incremento volumetrico proprio delle zone “B” e del divieto di superamento dell’altezza degli edifici preesistenti, nonché la legittimità della deroga per gli insediamenti turistico-ricettivi, sussistendo i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma.
Accolta, invece, la censura di incompetenza. Per gli interventi di sviluppo di attività produttive ex art. 12 della L.R. n. 10/2012, l’art. 10 della medesima legge regionale prevede un procedimento unitario di competenza dello SUAP, che si conclude con un provvedimento comprensivo del titolo edilizio e di quello commerciale. L’istanza erroneamente presentata allo sportello edilizia avrebbe dovuto essere trasmessa allo SUAP, unico organo legittimato a condurre il procedimento e ad assumere la determinazione finale. Trattandosi di vizio sostanziale, non emendabile ex art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, il permesso è stato annullato, con assorbimento delle residue doglianze relative alla convenzione urbanistica e al vincolo ventennale di destinazione.
Il TAR ha invece respinto le censure avverso l’autorizzazione idrogeologica, non ravvisando ragioni per escludere l’operatività della deroga nelle aree soggette a vincolo, purché l’interessato ottemperi alle prescrizioni autorizzative. Parimenti rigettata la domanda di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica, già acquisita prima dell’avvio del procedimento e non necessitante di rinnovo. Le spese sono state compensate, con rifusione del contributo unificato a carico del Comune.
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Nota della Redazione
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