Revoca nomina guardia giurata e porto d’armi su sola querela (TAR Calabria n. 1701 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e la revoca della nomina a guardia particolare giurata, cui accede la licenza di porto d’armi per difesa personale, rientrano tra le autorizzazioni di polizia e implicano una valutazione ampiamente discrezionale del Prefetto sull’affidabilità del soggetto. Tale valutazione non richiede un giudizio di pericolosità sociale né l’accertamento penale definitivo dei fatti contestati: è un giudizio prognostico sull’attitudine a non abusare delle armi e a mantenere il dovuto autocontrollo. La querela per lesioni personali e minaccia, se inserita in un contesto di grave conflittualità e confermata dalla condotta processuale dell’interessato, può quindi fondare legittimamente la revoca, anche in assenza di precedenti penali.
Il Fatto
Il ricorrente impugna il decreto con cui il Prefetto di Cosenza ha revocato la sua nomina a guardia particolare giurata e la connessa licenza di porto d’armi per difesa personale a tassa ridotta.
Il provvedimento si fonda su una segnalazione della Compagnia Carabinieri relativa a una querela sporta nei confronti del ricorrente per lesioni personali e minaccia in costanza di attività professionale. Il ricorrente deduce, con unico motivo, difetto di motivazione e violazione di legge: la querela proverrebbe da un concorrente inattendibile e animato da spirito di vendetta, e l’amministrazione avrebbe omesso una adeguata istruttoria sulla sua personalità. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal quadro normativo del r.d. n. 773/1931. L’art. 138, primo comma, TULPS richiede che la guardia particolare giurata sia “persona di ottima condotta politica e morale”; il terzo comma demanda al Prefetto l’approvazione della nomina e il rilascio della licenza di porto d’armi. L’art. 11 TULPS consente di negare le autorizzazioni di polizia a chi non provi la propria buona condotta; l’art. 43, secondo comma, TULPS prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi.
Su questa base il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, III, n. 4215 del 2018, con i precedenti ivi menzionati, e TAR Calabria n. 1461 del 2024 escludono che servano precedenti penali specifici e affermano che la specchiatezza va valutata in funzione dei contenuti concreti della richiesta. La particolare delicatezza del ruolo — con attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio — impone un’attenzione accentuata nell’esercizio della discrezionalità, senza che sia necessario un giudizio di pericolosità sociale.
Quanto all’ampiezza del potere, la Corte cita Cons. Stato, III, n. 849 del 2022: la valutazione prefettizia mira a prevenire delitti e sinistri involontari legati alla disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. Il Collegio sottolinea poi, con il richiamo a C.G.A.R.S. n. 786 del 2021, che il deficit di autocontrollo è di per sé sufficiente a legittimare la revoca: chi detiene armi per ragioni di lavoro deve saper modulare le proprie reazioni.
Alla luce di questi principi, il ricorso è infondato. La querela, pur senza accertamento penale definitivo, è stata ritenuta sufficiente a far venir meno le garanzie di affidabilità, tanto più per la grave conflittualità con altro consociato emersa dalle stesse difese del ricorrente in sede procedimentale e in giudizio. L’istruttoria è completa e il giudizio prefettizio è scevro da vizi logici. Irrilevante, infine, l’assenza di condanne penali: il giudizio richiesto non è di pericolosità sociale, ma prognostico sull’affidabilità e sull’assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.