Porto d’armi: la denuncia per rissa giustifica il diniego di rinnovo (TAR Calabria n. 1702 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di detenzione e porto d’armi il diniego o il rinnovo della licenza costituiscono espressione di ampia discrezionalità dell’autorità di pubblica sicurezza, chiamata a verificare la sussistenza del requisito dell’affidabilità del richiedente. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi su fatti penalmente rilevanti non ancora accertati in via definitiva, e persino su fatti isolati privi di rilevanza penale, purché significativi, perché prevalgono le esigenze di incolumità pubblica. L’art. 43, comma 2, r.d. n. 773 del 1931 consente di ricusare la licenza a chi non dia affidamento di non abusare delle armi. Il precedente rilascio del titolo non genera alcun legittimo affidamento sul rinnovo, potendo l’amministrazione riesercitare il proprio potere valutativo. Il sindacato del giudice amministrativo resta limitato alla verifica di errori di fatto, travisamento e manifesta irrazionalità.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il Questore di Vibo Valentia, con decreto del 10 novembre 2022, aveva respinto l’istanza rilevando che dagli accertamenti istruttori risultava un procedimento penale a carico dell’interessato per il reato di rissa di cui all’art. 588 cod. pen., donde la ritenuta mancanza dei requisiti per detenere l’arma.
Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Calabria deducendo difetto di motivazione, violazione del legittimo affidamento e nullità per incompletezza dell’istruttoria e carenza di valutazione della personalità. L’amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. In via preliminare ricostruisce il quadro normativo: l’art. 11, comma 3, TULPS consente la revoca delle autorizzazioni quando manchino le condizioni cui sono subordinate; l’art. 39 r.d. n. 773 del 1931 attribuisce all’autorità il potere di vietare la detenzione delle armi a chi sia ritenuto capace di abusarne; l’art. 43, comma 2 prevede che la licenza possa essere ricusata a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il TAR osserva che il provvedimento è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e che l’amministrazione, pur richiamando sinteticamente il procedimento penale, ha esposto le ragioni per cui esso ostava all’accoglimento e le condizioni necessarie per ottenere la licenza. La censura è quindi infondata.
Il Collegio richiama il principio per cui i provvedimenti ablatori in materia di armi possono essere adottati a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti e dall’esito dei procedimenti penali (Cons. Stato, Sez. III, n. 3795 del 2022), anche in assenza di un accertamento definitivo delle condotte, a tutela del superiore interesse pubblico della sicurezza. Né rileva la contestazione fattuale sulla partecipazione all’episodio, risultando generica e priva di adeguato supporto probatorio.
Il giudizio di pericolosità espresso dall’autorità è ritenuto logico e ragionevole. La Corte ribadisce che l’autorizzazione all’uso delle armi è eccezionale e richiede che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto, potendo assumere rilievo anche fatti isolati ma significativi (Cons. Stato, Sez. III, n. 5398/2014, n. 3979/2013, n. 4121/2014, n. 6812/2018, n. 2404/2017). Il sindacato giurisdizionale non è sostitutivo, ma limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti e manifesta irrazionalità (Cons. Stato, Sez. III, n. 5678/2012; TAR Campania, Sez. V, n. 1181/2020).
Infine, il richiamo al legittimo affidamento è respinto: la licenza è soggetta a rinnovi periodici e l’amministrazione può rivalutare i presupposti, non essendo vincolata da precedenti valutazioni, purché su elementi istruttori adeguati e motivazione accurata (Cons. Stato, Sez. III, n. 4418/2022; TAR Toscana, Sez. IV, n. 3/2025). Il ricorso è respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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