Nullità a regime intermedio per notifica anticipata ex art. 161 (Cass. pen. Sez. 2 n. 8764 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della citazione a giudizio, la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto in caso di omessa notificazione o quando la notificazione, eseguita in forme difformi da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato. La violazione delle sole regole sulle modalità di esecuzione della notifica comporta l’applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen.. L’attivazione della notifica sostitutiva ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prima della restituzione del piego postale, per il solo fatto della temporanea assenza del destinatario, non integra un’ipotesi di omessa notifica ma una notifica irregolare, affetta da nullità generale a regime intermedio. Detta nullità deve essere eccepita, a pena di decadenza, prima della deliberazione della sentenza di grado successivo ovvero, se verificatasi in un momento prodromico al giudizio di appello, prima della deliberazione della sentenza di appello ex art. 182, comma 2, cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina confermava la condanna della ricorrente per il reato di truffa. Il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per essere stata la notifica sostitutiva al difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., attivata il 27 marzo 2025, prima che l’ufficio postale restituisse il plico al mittente, avvenuta solo il 31 marzo 2025. Secondo la difesa, la notifica sarebbe stata eseguita in assenza del presupposto del fallimento della procedura notificatoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di notificazioni delle citazioni a giudizio, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, secondo cui la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo in caso di omissione o di inidoneità della notifica a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. Ha altresì ricordato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 14573 del 25/11/2021, D., per cui la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario, attestata dall’addetto al servizio postale, legittima la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti.
Nel caso di specie, la notifica sostitutiva è stata attivata prima della restituzione del piego postale, sicché non ricorre l’ipotesi regolata dalle Sezioni Unite del 2021, che presuppongono la conoscenza del fallimento della notifica. Il Collegio ha quindi valutato se l’anticipazione della notifica sostitutiva configuri un’ipotesi di omessa notifica, generativa di nullità assoluta. La risposta è negativa: si tratta di notifica irregolare, atteso che la comunicazione è comunque avvenuta con le forme previste dalla legge, sia pure attraverso l’anticipazione della procedura sostitutiva.
Ne consegue che la violazione non determina una nullità assoluta ma una nullità generale a regime intermedio, soggetta al regime di deducibilità di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Tale nullità, concernendo un momento prodromico all’instaurazione del giudizio di appello, doveva essere eccepita, a pena di decadenza, prima della deliberazione della sentenza di appello, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, e ribadito da Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D’Incalci.
Nel caso in esame, il processo di appello è stato celebrato con il rito cartolare e nessuna eccezione è stata formulata con le conclusioni scritte. La nullità deve pertanto ritenersi tardivamente dedotta e, quindi, sanata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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