Revoca dell’indulto e incompatibilità del giudice dell’esecuzione (Cass. pen. Sez. VII n. 36381 del 07.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, il decreto di fissazione dell’udienza camerale è affetto da nullità solo quando l’indicazione dell’oggetto della trattazione sia assolutamente generica e inidonea a consentire al destinatario dell’avviso di predisporre una effettiva difesa. È invece legittimo il decreto che contenga l’indicazione dell’oggetto, gravando sull’interessato o sul difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti e di estrarne copia. La pretesa incompatibilità del giudice dell’esecuzione non integra motivo di nullità del provvedimento e può essere fatta valere unicamente mediante ricusazione; ove tale facoltà non sia tempestivamente esercitata, ogni ulteriore doglianza resta preclusa.

Il Fatto

Il difensore del condannato propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui la Corte d’Appello, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza del Procuratore generale di revoca dell’indulto in precedenza concesso al condannato.

Il ricorrente deduce due motivi: da un lato l’erronea indicazione, nell’avviso di fissazione dell’udienza, della sentenza che aveva concesso il beneficio; dall’altro la pretesa incompatibilità del giudice che aveva adottato il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che l’avviso conteneva l’esatto oggetto della richiesta, ossia la revoca dell’indulto, e che l’erronea indicazione della sentenza di concessione non ha determinato alcuna lesione del diritto di difesa. Il ricorso, del resto, non rappresenta doglianze di merito.

La Corte richiama il principio per cui è affetto da nullità solo il decreto di fissazione dell’udienza camerale che contenga un’indicazione dell’oggetto assolutamente generica, inidonea a consentire al destinatario dell’avviso di cui all’art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un’effettiva difesa (Sez. 1, n. 53024 del 9/12/2014, Grisetti). È invece legittimo il decreto che indichi l’oggetto, incombendo all’interessato o al difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti ed eventualmente estrarne copia (Sez. 1, n. 33892 del 14/7/2010, Mensotero; Sez. 1, n. 2354 del 20/5/1991, Bocchini).

Sul secondo motivo, la Corte osserva che, in disparte ogni questione sull’operatività dell’istituto dell’incompatibilità nel giudizio di esecuzione, la pretesa incompatibilità del giudice non è motivo di nullità del provvedimento adottato e può essere fatta valere unicamente mediante dichiarazione di ricusazione. Ove tale facoltà non sia tempestivamente esercitata, è preclusa ogni ulteriore doglianza (Sez. 1, n. 11538 del 23/10/1997, Geremia; Sez. 1, n. 120 del 13/1/1997, Fusco; Sez. 6, n. 18707 del 9/2/2016, Balducci).

Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, in quanto propone questioni già costantemente decise dalla Corte in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi. Alla declaratoria consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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